Circolare 2.2003

La Legge Finanziaria per il 2003 (Legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata in G.U. n. 305 del 31/12/2002) contiene alcune importanti disposizioni di peculiare interesse per il settore dell’agricoltura. Art. 19, comma 2 – Proroga del Regime speciale Iva in agricoltura La detrazione forfettaria dell’IVA in base alle percentuali di compensazione, indipendentemente dal volume d’affari realizzato, beneficia della proroga di un altro anno, risultando così estesa a tutto l’anno 2003 per effetto dell’art. 19, comma 2, della Finanziaria 2003. Al riguardo, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 59 del 18 giugno 2001, ha precisato che la proroga di un regime speciale costituisce modifica legislativa e, pertanto, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 442/97 e’ consentita la facoltà per le imprese agricole di revocare l’opzione già esercitata per il regime ordinario. Per maggiori informazioni su quest’ultimo punto si rimanda alla nostra precedente Circolare UNICAAF n. 8 del 21/01/2002, emanata a commento della citata Circolare dell’Agenzia delle Entrate. Art. 19, comma 2 – Proroga del divieto di separazione delle attività Il comma 10 dell’articolo 34 del DPR 633/1972, così come modificato dal D.Lgs. 313/1997, aveva previsto l’obbligo di applicazione dell’IVA con contabilità unificata da parte di quei contribuenti che all’interno della stessa impresa agricola esercitavano più attività rientranti tutte nel regime speciale dell’agricoltura, escludendo pertanto la possibilità di opzione per la separazione delle attività, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972. Il predetto divieto di separazione delle attività, più volte prorogato nel corso di questi anni, viene ulteriormente rinviato dalla Finanziaria per il 2003 al 1º gennaio 2004, per effetto dell’art. 19, comma 2. Art. 19, comma 1 – Aliquota IRAP per il 2002 L’art. 19, comma 1, modificando l’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, proroga anche per il 2002 l’aliquota IRAP nella misura del 1,9% per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della pesca e loro consorzi.Tali aliquota si rende applicabile per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2002 e sostituisce quella del 3,10%, originariamente prevista. Rimane in vigore l’aliquota del 3,75% per l’anno 2003.Si ricorda che per le società di capitali e cooperative agricole, il cui esercizio non coincide con l’anno solare, l’aliquota del 1,9% si applicherà per il quarto periodo d’imposta successivo a quello in corso al 01/01/1998. Art. 69 – Credito d’imposta per i nuovi investimenti realizzati nel settore agricolo Il credito d’imposta per i nuovi investimenti realizzati nel settore agricolo è riservato alle imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 228/2001 (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, attività connesse e cooperative agricole).Ne consegue che sono escluse le imprese che esercitano le attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli (allegato 1 del trattato CE), alle quali il beneficio era stato esteso con la Circolare della Agenzia delle Entrate n. 68/E del 13 agosto 2002. Lo prevede l’articolo 69 della Legge Finanziaria per il 2003 che introduce alcune novità in materia di credito d’imposta, apportando delle modifiche all’articolo 11 del decreto legge n. 138/02, convertito nella legge n. 178.Il comma 1 del citato articolo 69 dispone inoltre che il presupposto per l’ottenimento del credito d’imposta non consiste più soltanto nella preventiva presentazione della richiesta di contributo in base al Regolamento Ue n. 1257/99, ma e’ sufficiente la domanda di sovvenzione alla Regione o Provincia, in base a qualsiasi regime di aiuto approvato dalla Comunità; in questo modo anche nelle Regioni che non hanno adottato il piano di sviluppo rurale, potrà essere consentito l’accesso al credito d’imposta.La nuova norma inoltre tenta di snellire la procedura stabilendo che, nel caso in cui le Regioni non istruiscano le domande di contributo e quindi non comunichino agli interessati il parere positivo sull’investimento e negativo sul finanziamento – presupposto indispensabile per accedere al credito d’imposta – può essere richiesta la verifica di compatibilità al Ministero delle Politiche agricole, il quale deve esprimersi entro 45 giorni dal ricevimento delle domande.Una novità rilevante consiste nel riservare una parte delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato, pari complessivamente a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a favore delle Regioni situate nel Sud d’Italia. Infatti il comma 4 dell’articolo 69 attribuisce al Ministro delle Politiche agricole la facoltà di destinare una parte delle risorse agli investimenti realizzati dalle imprese agricole operanti nelle zone svantaggiate (aree ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere A e B del trattato istitutivo della CE).Infine, viene introdotta anche per il settore agricolo la regola secondo cui la prenotazione del credito d’imposta, inoltrata al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate ha validità annuale; quindi l’agenzia delle Entrate soddisferà le richieste in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno. Dal punto di vista operativo si segnala che, alla data di redazione della presente circolare, non è ancora tecnicamente attivata la procedura telematica di “prenotazione” del credito d’imposta al Centro Operativo dell’Agenzia Entrate, né è dato ad oggi sapere quando sarà reso disponibile il software (presumibilmente non prima dell’emanazione del decreto di attribuzione delle risorse alle aree del Sud di cui detto in precedenza).Tuttavia è bene che, chi ha presentato domanda di contributo comunitario o riconosciuto dalla UE (es. Legge n. 39 per l’Emilia Romagna) e intende optare per il credito d’imposta agricolo, richieda già da ora, alla Regione competente, il rilascio dell’attestazione di compatibilità.Al riguardo, sono in corso specifiche richieste di chiarimento ai Ministeri competenti (Agricoltura e Tesoro) relative alle procedure per l’utilizzo del credito d’imposta, che provvederemo a diffondere quanto prima. Art. 62 – Monitoraggio del credito d’imposta per i nuovi investimenti realizzati nelle aree svantaggiate L’art. 62 prevede che i contribuenti, che hanno conseguito il diritto all’utilizzo del credito d’imposta per i nuovi investimenti realizzati nelle aree svantaggiate, sono tenuti ad ottemperare agli adempimenti indicati nell’art. 62 medesimo, al fine di fornire all’Amministrazione Finanziaria i dati necessari per svolgere gli adeguati monitoraggi e le pianificazioni dei flussi di spesa, con riguardo alla fruizione dei crediti d’imposta citati. Al riguardo deve comunque evidenziarsi che risulta assai complesso coordinare le disposizioni contenute in detto articolo, relative al credito d’imposta per le aree svantaggiate, con quelle riguardanti il settore agricolo.Si ritiene tuttavia che le predette norme antielusive non riguardino l’agricoltura, in quanto non vengono inserite nell’articolo 11 del decreto legge n.138/2002, che invece si applica al settore agricolo. Se questa interpretazione risultasse corretta, anche alla luce di auspicati chiarimenti ministeriali, gli agricoltori non dovrebbero nemmeno trasmettere la dichiarazione a consuntivo entro il mese di febbraio, già prevista nel comma 1-quater del citato articolo 8, ora abrogato. 

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