L’art. 16 del D.L. 269/2003 (Decreto Legge collegato alla Finanziaria per il 2004 pubblicato in G.U. n. 157 del 2 ottobre 2003), convertito nella Legge n. 326 del 24/11/2003 (pubblicata in G.U. n. 274 del 25/11/2003), anche nella versione definitivamente approvata per la conversione in legge, conferma la proroga a tutto il 2003 della riduzione della misura dell’accisa sul gasolio per auto-trazione spettante agli autotrasportatori di merci che utilizzano veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate. L’agevolazione, introdotta originariamente dall’art. 1 del D.L. 265/2000 per compensare i maggiori costi derivanti dall’incremento di prezzo dei prodotti petroliferi registrato nel corso del 2000, era stata quindi nuovamente prorogata a tutto il 2002 (vedi D.L. 452/2001 e D.L. 138/2002). Si ricorda al riguardo, che la riduzione della misura dell’accisa sull’acquisto di gasolio per auto-trazione, di cui all’allegato I del testo unico in materia (D.Lgs. 504/1995), spetta:- agli esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;- agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti il servizio di trasporto di persone (compresi i trasporti a fune). L’agevolazione in oggetto consiste nell’applicazione agli acquisti di gasolio in oggetto, effettuati nel corso del 2003, della misura dell’aliquota d’accisa prevista con riferimento al 31/12/2002. (1) I soggetti interessati dall’agevolazione, al fine di ottenere il rimborso della maggiore accisa pagata all’acquisto, devono quindi presentare entro il 31 marzo 2004 un’apposita istanza al competente Ufficio Tecnico della Finanza (ovvero Ufficio della Agenzia delle Dogane) contenente l’attestazione dei consumi effettuati. Si sottolinea che, in alternativa all’erogazione del rimborso, è riconosciuto un credito d’imposta da utilizzare in compensazione. Si segnala al riguardo la nota dell’Agenzia delle Dogane del 9/10/2003 n. 4805 la quale, nel confermare la riduzione dell’aliquota dell’accisa ad euro 43,27908 per mille litri di gasolio per tutto il 2003, si riserva comunque da ulteriori comunicazioni in ordine alla misura dell’accisa e alle modalità di presentazione delle istanze di rimborso. Altre agevolazioni (art. 17) L’art. 17 del D.L. 269/2003, così come convertito in legge, con decorrenza dal 2/10/2003 e fino a tutto il 2004, reintroduce le seguenti agevolazioni in tema di accise per le imprese: a) rinnovo delle specifiche aliquote d’accisa previste per le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12% al 15% in peso, idonee all’impiego nella carburazione e nella combustione, anche se autoprodotte (vedi art. 24, comma 1, lett. d) della L. 388/2000 e art. 1 del D.L. 452/2001);b) rinnovo dell’agevolazione riconosciuta agli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, consistente nella riduzione del 40% dell’aliquota sul gas metano per combustione per usi industriali, in presenza di consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno (vedi art. 4 del D.L. 356/2001); c) rinnovo dello sconto previsto per ogni Kwh di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica (vedi art. 8, comma 10, lett. f) L. 448/1998 e art. 6 D.L. 356/2001)congelamento, per l’anno 2003, degli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull’ “orimulsion”, nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui al punto supra a), aumenti occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1/1/2005. (1) Si ricorda peraltro che è stata prevista la possibilità per il Ministero dell’economia di emanare entro il 31/01/2004 un apposito decreto per rideterminare la misura di tale riduzione qualora, alla fine dell’anno in corso, vengano rilevate variazioni del prezzo al consumo del gasolio superiori al 10% della relativa aliquota d’accisa.
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