Con D.M. 6 giugno 2002 n. 159 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2002), il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha approvato le nuove tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane, determinate a seguito delle decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e della Commissione censuaria centrale, ovvero in base al silenzio-accoglimento.Tali modificazioni interessano solamente le unità immobiliari situate nei 268 Comuni che hanno presentato ricorso con esito favorevole alle suddette Commissioni censuarie, l’elenco dei quali è allegato alla presente. Evoluzione normativa Per completezza, si illustra brevemente l’evoluzione normativa della materia.L’art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito nella Legge n. 75/1993), aveva stabilito che fino al 31 dicembre 1993 restavano in vigore le tariffe d’estimo e le rendite già determinate in esecuzione del D.M. 20 gennaio 1990. Con provvedimento successivo, la validità di dette tariffe era stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1996, mentre l’art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Finanziaria 1997) aveva espressamente disposto che “Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta”.Peraltro, i Comuni erano legittimati a proporre ricorso presso le Commissioni censuarie provinciali (e, in secondo grado, presso la Commissione censuaria centrale), avverso le tariffe d’estimo e le rendite vigenti, in relazione a una o più categorie o classi e all’intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonché avverso la delimitazione delle zone censuarie. In caso di mancata decisione, i suddetti ricorsi dovevano considerarsi accolti, per effetto del principio del silenzio-accoglimento.Pertanto, a seguito dei citati ricorsi, con D.Lgs. n. 568 del 28 dicembre 1993 (e successive modificazioni) erano state stabilite le nuove tariffe d’estimo catastali, aventi efficacia dal 1992, ai fini delle imposte dirette, e dal 1994, ai fini ICI.Tuttavia, l’art. 49 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (Finanziaria 1998) ha riaperto i termini per l’impugnazione, a favore di quei Comuni che non avevano proposto ricorso in precedenza. Conseguentemente, sulla base delle decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e centrale e del silenzio-accoglimento intervenuti al riguardo, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Decreto in esame, ha provveduto a rideterminare le tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane situate nei Comuni indicati in allegato. Efficacia delle nuove tariffe d’estimo Il D.M. n. 159/2002 non ha definito il momento di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo.Il Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio federalismo fiscale, con la Circolare n. 7/PDF del 19 settembre 2002, ha invece precisato che le nuove tariffe d’estimo esplicano efficacia dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 159/2002 (ossia dal 13/08/2002), con la conseguenza che, ai fini del calcolo dell’ICI, producono effetti dal 1° gennaio 2003. Ciò in quanto per il calcolo della base imponibile dell’ICI deve essere utilizzata la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Peraltro, qualora al 30 giugno 2003 sia stato effettuato un versamento ICI inferiore al dovuto, si può fruire del ravvedimento operoso “breve” o “lungo”, versando la maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi. In particolare, se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza (ossia entro il 30 luglio 2003), è possibile beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad 1/8 del minimo (ossia pari al 3,75% della maggiore imposta), mentre se il versamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione è pari ad 1/5 del minimo (ossia, pari il 6% della maggiore imposta). Inoltre, si evidenzia che le nuove tariffe d’estimo incidono anche sulla determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRPEG degli immobili diversi da quelli strumentali. Al riguardo, con il comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2003, è stato precisato che le nuove tariffe d’estimo acquistano efficacia a decorrere dal 2002 e quindi influenzano la determinazione del reddito dei fabbricati da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno.
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