Circolare 52.2002

Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari n. 49 e n. 50 del 15/11/2002, per comunicare che il D.L. n. 209/2002 è stato convertito con la Legge 22 novembre 2002, n. 265, pubblicata in G.U. n.275 del 23/11/2002. Nella legge di conversione è stato interamente recepito il testo approvato dal Senato, del quale, pertanto, abbiamo già fornito un primo commento nella citata circolare UNICAAF n. 50. In proposito, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la recentissima circolare n. 85/E del 26/11/2002, nella quale sono state fornite importanti precisazioni in merito al contenuto del provvedimento in esame, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti la limitata deducibilità di minusvalenze e svalutazioni su partecipazioni e la revisione dell’agevolazione DIT, ad integrazione di quanto già evidenziato nelle circolari n. 81/E e 82/E del 6/11/2002, precedentemente emanate dall’Agenzia. Ovviamente, tali precisazioni esplicano effetto anche ai fini del ricalcolo dell’acconto IRPEG, per i soggetti il cui periodo di imposta sia iniziato successivamente al 31/12/2001 e abbia termine dopo il 31/08/2002, sebbene sia evidente che una loro immediata applicazione operativa potrà risultare abbastanza difficoltosa per i soggetti IRPEG con esercizio coincidente con l’anno solare, tenuti, entro l’imminente termine del 2 dicembre p.v., al pagamento della seconda rata di acconto. Ciò premesso, si illustrano di seguito i chiarimenti di maggior rilievo forniti dall’Agenzia delle Entrate, validi, come sopra detto, anche ai fini del ricalcolo dell’acconto IRPEG: Svalutazioni su partecipazioni:  Con riguardo alla determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società non quotate, e, quindi al fine di quantificare la svalutazione fiscalmente deducibile, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che “mentre la rideterminazione delle perdite della partecipata (indotta dalle nuove disposizioni) non riguarda quelle prodottesi in esercizi anteriori a quello in corso alla data di decorrenza delle nuove regole (anteriori cioè all’esercizio 1-1/31-12-2002, se coincidente con l’anno solare), la “sterilizzazione” delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili riguarda tutte le distribuzioni intervenute successivamente alla data di approvazione dell’ultimo bilancio anteriore all’acquisto delle partecipazioni”.  Inoltre, atteso il tenore letterale della norma – la quale fa esclusivo riferimento alle “diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili” – è stato specificato che rientrano nell’ambito applicativo della norma solamente le distribuzioni di riserve di utili, e non le distribuzioni di utili di esercizio non ancora accantonati a riserva, confermando quanto da noi anticipato nelle nostre precedenti circolari. In proposito, è stato altresì chiarito che, a tali fini, assumono rilievo tutte le distribuzioni di riserve di utili, e non soltanto quelle operate dalla partecipata in misura eccedente rispetto agli utili conseguiti o accantonati successivamente all’acquisto della partecipazione da parte della partecipante.  Per quanto concerne le diminuzioni patrimoniali derivanti da perdite prodotte dalla società partecipata, l’Agenzia ha puntualizzato che la previsione normativa secondo cui la perdita della partecipata va assunta senza tenere conto “delle quote di ammortamento dell’avviamento indeducibile ai fini fiscali”, opera solo nel caso in cui nel bilancio della società partecipata risulti iscritta una posta a titolo di avviamento che non è stata riconosciuta ai fini fiscali (è il caso, ad esempio, dell’avviamento iscritto in sede di allocazione di un disavanzo da fusione, non riconosciuto ai fini fiscali, in quanto non assoggettato ad imposta sostitutiva). Inoltre, si è ritenuto che la previsione normativa, secondo cui la perdita della società partecipata deve essere rideterminata senza tenere conto “degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili”, risulti operante sia nel caso di accantonamenti per rischi ed oneri non rientranti fra quelli ammessi dalle norme fiscali, sia nel caso di accantonamenti per rischi ed oneri rientranti fra quelli ammessi, ma stanziati in misura eccedente rispetto a quella fiscalmente consentita. E’ stato altresì precisato che “rimangono rilevanti, agli effetti della svalutazione della partecipazione da parte del socio partecipante, altri elementi del conto economico diversi da quelli sopra indicati, ancorché non riconosciuti fiscalmente, quali ad esempio gli ammortamenti di cespiti diversi dall’avviamento e le rettifiche di valore dei beni”, qualora questi elementi abbiano determinato una perdita civilistica in capo alla società partecipata. Minusvalenze su partecipazioni:  E’ stato confermato che la disposizione relativa alla deducibilità in 5 esercizi delle “minusvalenze non realizzate, relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie” si applica a tutte le partecipazioni immobilizzate, comprese quelle relative a società quotate. Revisione dell’agevolazione DIT:  Con riguardo alla revisione dell’agevolazione DIT, è stata fornita l’importante precisazione che “la scelta effettuata in sede di acconto fra uno dei due regimi modificativi della DIT non vincola l’impresa a ripetere la medesima scelta anche in sede di saldo”. In altri termini, i contribuenti possono liberamente optare, sia in sede di acconto che in sede di saldo, per il regime che di volta in volta risulti loro più conveniente sotto il profilo fiscale.  Relativamente al primo dei due regimi di revisione della DIT, che prevede la fissazione del CRO in misura pari al saggio degli interessi legali e l’eliminazione del moltiplicatore, l’Agenzia ha opportunamente chiarito che, in caso di variazione del saggio degli interessi legali nel corso del periodo di imposta, occorre fare riferimento alla misura di tale saggio vigente al momento della chiusura dell’esercizio. Di conseguenza, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, che adottano il metodo storico per il ricalcolo dell’acconto, trova applicazione la (più favorevole) misura del saggio legale vigente alla data del 31/12/2001, pari al 3,5% (invece del tasso del 3%, vigente a decorrere dal 01/01/2002).  Con riferimento al secondo dei due regimi modificativi della DIT, che prevede l’applicazione di un’aliquota media IRPEG non inferiore al 30% e la riduzione della variazione in aumento del capitale investito per un ammontare corrispondente all’incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella iscritta nel bilancio in corso al 30/09/1996, l’Agenzia ha precisato che, al fine di stabilire se si sia verificato o meno un incremento della consistenza delle partecipazioni, deve effettuarsi un raffronto tra il valore complessivo delle partecipazioni, così come risultante dal bilancio civilistico relativo all’esercizio in corso al 30/09/1996, e lo stesso valore risultante dal bilancio relativo all’esercizio di applicazione della DIT (ovviamente, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, tale ultimo termine di raffronto sarà rappresentato dall’esercizio 2001, ai fini del ricalcolo dell’acconto con il metodo storico). Inoltre, interpretando opportunamente la disposizione in esame, l’Agenzia ha precisato che l’incremento della consistenza delle partecipazioni non deve essere portato ad ulteriore riduzione della base DIT solo qualora il predetto incremento derivi da conferimenti in denaro effettuati a favore di società (residenti) controllate, o divenute tali a seguito del conferimento, ovvero facenti comunque parte dello stesso gruppo. In caso contrario, infatti, si verificherebbe una duplice penalizzazione per i soggetti conferenti, per i quali i conferimenti menzionati determinano già una decurtazione permanente della base DIT. In sostanza, l’applicazione di tale norma comporta che l’eventuale incremento della consistenza delle partecipazioni, definito secondo i criteri sopra illustrati, deve essere neutralizzato (fino a concorrenza dell’incremento stesso), per un importo corrispondente agli specifici conferimenti suindicati. Infine, si ritiene opportuno evidenziare che, relativamente a tale secondo metodo di revisione della DIT, l’Agenzia delle Entrate ha escluso il meccanismo di riporto dell’eccedenza di imponibile, non assoggettata ad aliquota agevolata a causa del vincolo dell’aliquota media del 30%, in quanto tale possibilità non risulta espressamente riconosciuta dal disposto normativo in commento

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