Circolare 5.2002

La Legge Finanziaria per il 2002 (Legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblicata sul supplemento n. 285/L alla GU n. 301 del 29-12-2001) contiene alcune disposizioni riguardanti imposte e tributi minori, quali l’INVIM, l’Imposta sulle insegne di esercizio, l’ICI e l’imposta sugli spettacoli. ART. 8 – SOPPRESSIONE DELL’INVIM Con l’art. 8, comma 1, della Finanziaria 2002, è disposta la soppressione dell’imposta sull’incremento del valore degli immobili (INVIM), siti sul territorio dello Stato, a partire dal 01/01/2002, ossia per i presupposti che si verificano a decorrere dal 01/01/2002.In sostanza, è stata anticipata di un anno la soppressione dell’INVIM, la cui scadenza era stata fissata al 1° gennaio 2003 dal D.Lgs.n.504/92. Effetto pratico della presente disposizione è la non debenza dell’imposta nel caso in cui decorrano dal 1° gennaio 2002 i seguenti presupposti:- il trasferimento del diritto di proprietà (vendita) o del diritto reale di godimento dell’immobile;- il decorso di dieci anni dall’acquisto, o precedente tassazione, di possesso dell’immobile da parte di società o di altro ente titolari del diritto di proprietà, nuda proprietà o enfiteusi. In ordine all’INVIM straordinaria, il comma 2 elimina l’obbligo della dichiarazione di cui all’art.18 del D.P.R. n.643/72, se il valore finale dell’immobile al 31/10/1991 è stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di cui all’art.1, comma 8, del D.L. 299/91, convertito, con modificazioni, in L.n.363/91 e, in ogni caso, se non è dovuta imposta. ART. 10 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE INSEGNE DI ESERCIZIO Vengono introdotte alcune novità in ordine alla disciplina dell’imposta sulle insegne di esercizio (D.Lgs 15/11/93 n. 507). I Comuni possono deliberare le tariffe entro il 31 marzo di ogni anno; le tariffe così stabilite decorrono dal 1 Gennaio dell’anno stesso. In precedenza il termine era fissato al 31 Dicembre dell’anno precedente. Qualora il Comune non provveda ad adottare tale deliberazione vengono prorogate di anno in anno le tariffe stabilite per l’anno precedente. E’ stata estesa a tutti i Comuni la possibilità di dividere il territorio in due zone e stabilire tariffe maggiorate fino ad un massimo del 150% in base alla diversa importanza delle zone ove sono ubicate le insegne. In precedenza tale possibilità era concessa solo ai Comuni con oltre 30.000 abitanti. E’ stata introdotta, all’art. 17 D.Lgs. 507/93, una nuova norma esentativa sulla base della quale l’imposta non è più dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.I Comuni che, a norma dell’art. 52 L. 446/97 (potestà regolamentare in materia tributaria), hanno adottato specifici regolamenti, possono prevedere l’esenzione anche per insegne di superficie superiore a 5 mq. Tale disposizione si aggiunge alle precedenti esenzioni già previste per:pubblicità interna agli esercizi;insegne di superficie complessiva non superiore al metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;gli avvisi al pubblico, esposti sulle vetrine o nelle immediate vicinanze, relativi all’attività  svolta di superficie non superiore a mezzo mq.;gli avvisi di vendita o locazione dell’immobile di superficie non superiore a un quarto di mq;la pubblicità interna ed esterna ai locali di pubblico spettacolo quando riguarda le rappresentazioni in programmazione;la pubblicità o le insegne relative ai giornali o periodici esposte all’interno o all’esterno delle edicole o dei locali dove vengono venduti;la pubblicità sui mezzi di trasporto pubblici o all’interno delle stazioni, aventi ad oggetto gli orari o l’itinerario di viaggio od i servizi offerti dalle imprese di trasporto;la pubblicità esposta all’interno di aerei, treni, navi (esclusi battelli);la pubblicità effettuata dallo stato o dagli Enti Pubblici Territoriali;le insegne/targhe e simili esposte per obbligo di legge e di superficie non superiore al mezzo metro quadrato. Sono state inoltre introdotte norme atte a favorire l’emersione volontaria dell’abusivismo e la definizione bonaria degli accertamenti non definitivi e dei procedimenti  contenziosi pendenti per violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 2001. Viene infine fissato un tetto al canone per l’istallazione di mezzi pubblicitari che non potrà superare il 25% di aumento rispetto alla vecchia imposta. ART. 27 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ICI L’art. 27, comma 9 proroga al 31/12/2002, limitatamente alle annualità di imposta 1998 e successive, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’ICI sugli immobili, la cui scadenza era prevista il 31/12/2001.Il termine per l’attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti, è prorogato al 31/12/2002 per le annualità di imposta 1997 e successive.     ART. 9, COMMA 18 – SANATORIA PER L’IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI Per effetto dell’art. 9, comma 18, i termini per la definizione agevolata delle controversie concernenti l’imposta sugli spettacoli (soppressa dal D.Lgs. n. 60/1999 con decorrenza dal 1° gennaio 2000), di cui all’art. 82 della Legge n. 342/2000, sono stati riaperti con le seguenti novità:a) potranno essere definite le controversie pendenti alla data del 30 novembre 2001 (precedentemente era il 31 luglio 2000);b) la definizione agevolata viene estesa anche all’Iva connessa all’imposta sugli spettacoli;c) il termine del pagamento delle somme dovute per detta definizione (pari al 60% del valore della lite) viene fissato al 30 giugno 2002;d) gli omessi versamenti dell’imposta sugli spettacoli potranno essere sanati entro il 30 giugno 2002, anche attraverso il pagamento in tre rate, senza interessi, scadenti rispettivamente il 30 giugno 2002, il 30 settembre 2002 e il 16 dicembre 2002;e) i giudizi in corso alla data del 30 novembre 2001 sono sospesi fino al 30 giugno 2003;f) se il contribuente, per errore riconosciuto scusabile, versa una somma inferiore a quella dovuta, potrà pagare la differenza, aumentata degli interessi legali, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’ufficio finanziario.

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