Circolare 4.2003

(Art. 5, commi 1, 2 e 3, Legge 27 dicembre 2002, n. 289) L’art. 5, commi 1, 2 e 3 della Legge Finanziaria per il 2003 (Legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata in G.U. n. 305 del 31/12/2002) prevede le seguenti importanti novità in materia di IRAP a)Dal 01/01/2003 sono ammesse in deduzione al 100%, anziché al 70%, le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro. Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente. Relativamente ai costi del personale, sono ammesse in deduzione le somme erogate a terzi per l’acquisizione di beni e servizi destinati, non solo alla generalità, ma anche a categorie di dipendenti e di collaboratori, analogamente a quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi. Sempre con effetto dal 01/01/2003, sono state innalzate le deduzioni IRAP, nelle seguenti misure: a)euro 7.500, se la base imponibile non supera euro 180.759,91;b)euro 5.625, se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;c)euro 3.750, se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;d)euro 1.875, se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91. Inoltre, ai soggetti aventi componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000, spetterà una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta, fino a un massimo di 5; tale deduzione e’ ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta e, nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale, e’ ridotta in misura proporzionale. Per gli enti non commerciali la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l’importo e’ proporzionalmente ridotto. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro. In caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi e in caso di inizio e cessazione dell’attività in corso d’anno, gli importi delle deduzioni, della base imponibile e dei componenti positivi di cui sopra sono ragguagliati all’anno solare. Poiché tutte le disposizioni sopra descritte entrano in vigore il 01/01/2003, si auspica l’emanazione di istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente al comportamento che deve essere seguito dalle cooperative aventi esercizio non coincidente con l’anno solare, con periodo di imposta in corso al 01/01/2003, ai fini del corretto importo delle deduzioni ad esse spettanti. Pertanto, su questo punto, forniremo le necessarie indicazioni appena possibile. b)I contributi erogati a norma di legge concorrono sempre alla determinazione della base imponibile IRAP, esclusi quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. Tale previsione deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l’esclusione dalla base imponibile IRAP non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi, ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. La norma comporta interpretazione autentica anche per il passato, che esclude la legittimità di richieste di rimborso per i periodi ante 2003 (rettificando, quindi, la modifica introdotta dal recente DL 209/02, che faceva partire il nuovo regime dai contributi erogati a decorrere dal 01/01/2003). c)Per razionalizzare la disciplina viene estesa l’indeducibilità dalla base imponibile IRAP ai compensi erogati per attività commerciale non esercitate abitualmente, attualmente prevista solo per le prestazioni di lavoro autonomo occasionali. d)In armonia con quanto previsto in materia di addizionali IRPEF, ed in attesa di un accordo tra Stato, Regioni ed enti locali sul federalismo fiscale, sono sospese le eventuali maggiorazioni dell’aliquota IRAP, deliberate dalle Regioni successivamente al 29/09/2002 (e non confermative di aliquote già in vigore per l’anno 2002). 

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