Il 28 giugno ’01 è entrato in vigore il nuovo limite di 600 milioni per i ricavi delle imprese minori.E’ stato infatti pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” 135 del 13 giugno ’01 il decreto che alza il “tetto” da 360 a 600 milioni.Tenuto conto che il provvedimento, DPR 222 del 12 aprile 2001, non detta norme transitorie, il nuovo limite di 600 milioni entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla “Gazzetta”, cioè il 28 giugno ’01.L’adeguamento del limite vale anche per le liquidazioni e i versamenti IVA dei contribuenti minori, che effettuano tali adempimenti ogni trimestre, in base ad opzione che si desume dal comportamento concludente del contribuente, ma che deve essere comunicata in dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui ci si avvale della trimestralità, valida fino a revoca, con limite minimo annuale, a meno che non vengano meno i presupposti nel qual caso si ricade automaticamente nel regime mensile a partire dall’anno successivo. LE REGOLE IVA Ai fini IVA sono ora trimestrali i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 600 milioni di lire, per le imprese che hanno per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, o di un miliardo, per le imprese che hanno per oggetto altre attività e che optano per le liquidazioni IVA trimestrali.Sono invece mensili i contribuenti che superano i limiti.I professionisti e le imprese che hanno per oggetto prestazioni di servizi, con un volume di affari, nel 2000, compreso tra i 360 e i 600 milioni di lire, il 18 giugno avrebbero potuto effettuare l’ultima liquidazione e versamento mensili.Per i periodi successivi tali obblighi saranno, su opzione, con cadenza trimestrale.Almeno così si deduce in base alle entrate in vigore del provvedimento. AGEVOLAZIONI PER I “MINORI” Le semplificazioni IVA per i contribuenti minori riguardano due diversi settori, uno relativo alla fatturazione e alla registrazione delle operazioni attive (articolo 2 del DPR) l’altro inerente le liquidazioni e i versamenti dell’imposta (articolo 3 del DPR).Tuttavia, poiché il regolamento è entrato in vigore il 28 giugno i soggetti interessati rispetteranno fino a tale data le “vecchie” regole e solo successivamente potranno utilizzare le nuove disposizioni.Problemi, però, possono sorgere per aprile, maggio e giugno perché si ha un accavallamento di scadenze. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO Il DPR con le sue nuove regole è entrato in vigore il 28 giugno.Resta quindi da fissare quale debba essere il comportamento che devono seguire i contribuenti interessati che vogliano optare per l’esecuzione trimestrale di tali obblighi, modificando così in corso d’anno e di periodo il loro comportamento.Le regole da seguire dovrebbero essere le seguenti. Liquidazione e versamenti Per le liquidazioni e i versamenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio gli obblighi sono già stati eseguiti rispettivamente il 16 febbraio, il 16 marzo, il 17 aprile, il 16 maggio e il 18 giugno.La liquidazione di maggio dovrebbe confluire, insieme a quella di aprile, nella liquidazione del secondo trimestre 2001 che sarà effettuata, unitamente all’eventuale versamento a saldo, entro il prossimo 16 agosto.Mentre i contribuenti salteranno la liquidazione e il versamento del mese di giugno da effettuare il prossimo 16 luglio.In sede di liquidazione trimestrale i versamenti relativi ai mesi di aprile e maggio verranno computati in detrazione e la differenza (che dovrebbe corrispondere al mese di giugno) sarà maggiorata degli interessi nella misura dell’1% qualora il saldo chiuda con un debito. Dichiarazioni periodiche Poiché il DPCM 30 aprile 2001 ha prorogato al 20 giugno l’invio telematico delle dichiarazioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, entro tale data saranno state presentate le tre dichiarazioni mensili, non essendo ancora in vigore il DPR 222 del 2001.Invece l’invio telematico delle dichiarazioni relative ad aprile, essendo stato prorogato al 20 luglio, e delle dichiarazioni relative a maggio, dovrebbe beneficiare delle nuove norme.Pertanto, non sussisterebbe l’obbligo di presentare le dichiarazioni periodiche di questi due mesi in quanto comprese nella dichiarazione relativa al secondo trimestre da inviare entro il prossimo 30 settembre. CONSIGLIO FINALE Chi non ha seri motivi per voler passare in regime trimestrale in corso d’anno 2001, a scanso di equivoci, può aspettare il 2002, continuando in regime mensile il 2001. BREVE RIPASSO DI ALCUNE REGOLE PER IL REGIME TRIMESTRALE Si ricorda che comunque deve essere presentata la dichiarazione periodica del 4° trimestre anche se il versamento relativo viene effettuato in sede di dichiarazione annuale (non si compilano i righi VP18, VP19, VP21 e VP22). Esercizio di più attività: in caso di contemporaneo esercizio di più attività per cui siano previsti limiti diversi di volume d’affari, l’applicabilità o meno delle liquidazioni trimestrali si determina in modo diverso a seconda che la contabilità sia separata o unificata per tutte le attività: 1) contabilità unificata per tutte le attività: nel caso di distinta annotazione dei corrispettivi relativi alle attività di servizi e alle altre è necessario che non venga superato il limite di 600 milioni per le attività di prestazione di servizi e quello di 1 miliardo per tutte le attività complessivamente esercitate (comprese quelle di servizi); nel caso non vi sia distinta annotazione si applica il limite di 600 milioni per tutte le attività;2) contabilità separata per obbligo di legge per attività costituite da sole prestazioni di servizi o da sole cessione di beni: per ogni attività si applicano autonomamente i rispettivi limiti;3) contabilità separata per obbligo di legge per attività che comprendono sia prestazioni di servizi che cessioni di beni: occorre distinguere se per tali attività si sia adottata o meno distinta annotazione dei corrispettivi e ricondursi al criterio 1);4) contabilità separata per opzione: si applica il criterio 1). Dichiarazioni periodiche: i contribuenti in contabilità separata devono compilare una sola dichiarazione riepilogativa se le contabilità hanno la stessa periodicità (mensile o trimestrale). Qualora le contabilità abbiano liquidazioni a diversa periodicità (mensile e trimestrale) il contribuente dovrà presentare dichiarazioni periodiche distinte con riferimento alle rispettive riliquidazioni. Nel caso di liquidazioni periodiche separate (mensile e trimestrale), che vengono effettuate contestualmente ai fini compensativi dell’imposta (entro il termine previsto per la liquidazione del terzo mese di ogni trimestre), deve essere presentata un’unica dichiarazione periodica entro il termine previsto per la dichiarazione mensile del terzo mese del trimestre (indicando entrambi i periodi nelle corrispondenti caselle. Es.: liquidazione congiunta marzo – primo trimestre, si indicherà 03 nella casella mese e 1 nella casella trimestre)
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