Circolare 6.2001

Tra le risposte che l’Agenzia delle Entrate ha dato durante la teleconferenza del “IL SOLE 24 ORE” ve ne è una riferita alla proroga del regime speciale agricolo disposto dalla legge finanziaria del 2001.Il Ministero infatti ha precisato che le imprese agricole in regime ordinario possono rientrare dal 1° gennaio 2001 nel regime speciale ancorché non sia trascorso il quinquennio (decennio in caso di acquisto di fabbricati), fatta salva la rettifica della detrazione ai sensi dell’art.19 bis 2 del DPR 633/72.Il Ministero sostiene infatti che la proroga di cui all’art.31 legge 388/2000 (legge finanziaria 2001) giustifica la variazione dell’opzione in base all’art.1 del DPR 442/97 laddove recita testualmente: “E’ comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.Effettivamente la proroga del regime speciale agricolo ha cambiato il quadro entro cui il contribuente aveva effettuato l’opzione per il regime ordinario e conseguentemente gli è consentito fare marcia indietro.Si ritiene che il caso riguardi coloro che avevano effettuato l’opzione con decorrenza 1998 o 1999 o 2000 in quanto quelle effettuate in precedenza sono andate a scadenza triennale oppure sono state revocate dal 1998.Il Ministero si è pronunciato per il 2001 ma si ritiene che il discorso possa valere anche per il 2000 (la proroga vi è stata anche per il 2000).Se qualcuno quindi, pur senza specifici chiarimenti, fosse rientrato in regime speciale col 2000 sarebbe oltremodo legittimato nel suo comportamento (attenzione a barrare la revoca sulla dichiarazione relativa al 2000).A maggior ragione sarà possibile il rientro dal 2001.Il discorso potrebbe riguardare soggetti che dal 1998 in avanti hanno ritenuto conveniente il regime normale nella convinzione che comunque dal 2000 prima e dal 2001 poi il regime speciale non sarebbe più esistito.A questo punto possono rifare i calcoli di convenienza considerando però che dovranno rettificare la detrazione in senso negativo (per le regole in materia di rettifica rinviamo a nostre precedenti circolari).Come noto la revoca dell’opzione si basa sul cosiddetto “comportamento concludente”, ma sarà opportuno ricordarsi anche di barrare la casellina nella dichiarazione IVA relativa al 2001, che si presenterà nel 2002, al fine di evitare sanzioni.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *