Circolare 7.2002

La Legge Finanziaria per il 2002 (Legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblicata sul supplemento n. 285/L alla G.U. n. 301 del 29-12-2001) prevede alcune importanti novità in materia di IVA. ART. 9, COMMA 3 – ALIQUOTA IVA 10% SU INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO In base a quanto disposto dall’art. 9, comma 3, della Legge n. 448 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002), l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, introdotta dall’art. 7, comma 1, Legge 23/12/1999, n. 488, già prorogata al 31/12/2001 dall’art. 30, comma 3, Legge 23/12/2000, n. 388, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2002. ART. 9, COMMA 4 – INDETRAIBILITÀ PARZIALE DELL’IVA RELATIVA A VEICOLI Per effetto dell’art. 9, comma 4, è nuovamente prorogata, per l’intero anno 2002, l’indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 19-bis 1 del DPR n. 633/72.Si precisa che tale proroga vale per i suddetti veicoli che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, per i relativi componenti e ricambi, nonché per le prestazioni di servizi di cui all’art. 16, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e per le prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi. La disposizione in esame proroga, inoltre, fino al 31/12/2002, la parziale detraibilità dell’imposta, prevista dalla Finanziaria dell’anno scorso (art. 30, comma 4, Legge n. 388 del 23/12/2000), stabilendo la detraibilità dell’IVA nella misura del 10% relativamente all’acquisto, importazione, acquisizione mediante locazione finanziaria, noleggio e simili dei veicoli in questione e addirittura nella misura del 50% nel caso di veicoli aventi motori elettrici. La detrazione dell’IVA resta invece totale per gli agenti e rappresentanti di commercio.       ART. 15, COMMI 1 E 2 – DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO L’art. 15, comma 3, attraverso una modifica dell’ art. 19-bis1, lettera g), del D.P.R. n. 633/1972, relativamente alla possibilità di detrazione dell’IVA per gli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto, prevede quanto segue:a) la detraibilità totale dell’imposta limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo;b) la detraibilità al 50% dell’imposta relativamente agli impianti successivi al primo;c) l’eliminazione del riferimento alla natura fissa degli impianti suddetti e alla loro installazione all’interno del veicolo. Disposizione analoga è prevista ai fini delle imposte sui redditi.L’art. 15, comma 2, introduce una modifica al disposto di cui all’art. 67, comma 10-bis del Tuir, prevedendo la deducibilità al 100% delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto. Tale integrale deducibilità si applica, tuttavia, limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. Per gli eventuali ulteriori impianti la deducibilità sarà limitata al 50%. ART. 52, COMMA 75 – REGIME IVA NELL’EDITORIA L’art. 52, comma 75, interviene a modificare la base imponibile ai fini IVA nel settore dell’editoria, aumentando dal 60% al 70% la riduzione, a titolo di resa forfetaria, della base imponibile IVA per i libri e aumentando dal 60% all’80% la riduzione, a titolo di resa forfetaria, della base imponibile IVA per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni.

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