PREMESSA L’articolo 9, commi 12 e 13, della Legge Finanziaria per il 2002 (Legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblicata sul supplemento n. 285/L alla G.U. n. 301 del 29-12-2001), interviene per definire in via normativa, alcuni principi introdotti da varie interpretazioni ministeriali, ed in particolare dalla R.M. n. 52 del 24 aprile 2001 e dalla C.M. n. 54/E del 13/6/2001, in materia di adeguamento dei ricavi e compensi alle risultanze degli studi di settore. NORMA GENERALE Ricordiamo che il regolamento approvato con D.P.R. 31 maggio 1999 n. 195 stabilisce che per il primo anno di entrata in vigore dello studio, ovvero in caso di revisione dello stesso, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che adeguano i ricavi o compensi in dichiarazione dei redditi. Tale regola vale anche per l’adeguamento del volume d’affari ai fini I.V.A. Questa agevolazione deriva dal fatto che per il primo periodo di entrata in vigore, ovvero in caso di revisione, lo studio è approvato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore, con conseguente impossibilità da parte del contribuente di conoscere i meccanismi di calcolo e quindi di adeguarsi durante il periodo d’imposta. Per i periodi d’imposta successivi al primo il contribuente potrà adeguare i propri ricavi senza applicazione di sanzioni o interessi solamente se l’adeguamento avverrà durante il periodo d’imposta, effettuando le registrazioni correttive entro gli ordinari termini. INTERPRETAZIONI MINISTERIALI In deroga alla norma generale, era intervenuto il Ministero con le disposizioni interpretative sopra citate, stabilendo che per gli studi di settore già in vigore per gli anni 1998 e 1999 (al secondo e terzo anno di applicazione), è possibile procedere all’adeguamento in dichiarazione dei redditi nel seguente modo:• ai fini delle imposte sui redditi, indicando i maggiori ricavi nel rigo “corrispettivi non annotati nelle scritture contabili”;• ai fini IRAP, indicando i maggiori ricavi nei righi destinati ad accogliere i “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” (IQ1 o IQ7 per gli enti non commerciali) Con queste istruzioni il Ministero, pur consentendo l’adeguamento “senza sanzioni” anche per le annualità successive alla prima, obbliga questa categoria di contribuenti all’adeguamento ai fini IRAP. Ricordiamo infatti che i soggetti che esordiscono nel mondo degli studi di settore (primo anno di approvazione dello studio) non sono obbligati all’adeguamento ai fini IRAP, così come puntualizzato anche dalle istruzioni ministeriali al modello UNICO/2001, in quanto i maggiori ricavi “non costituiscono voci classificabili nel conto economico“. Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, il Ministero precisa che per gli studi in vigore dal 1998 e 1999, l’adeguamento in dichiarazione non comporta l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa registrazione o fatturazione. E’ però applicabile la sanzione del 30% nei casi in cui l’adeguamento abbia fatto emergere un tardivo o insufficiente versamento del tributo (ad esempio nel caso di acconto calcolato con metodo previsionale). Per quanto concerne il maggior saldo, secondo il Ministero, la violazione si realizza:a) per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione annuale in via autonoma, se il pagamento della maggiore imposta è effettuato dopo il 16 marzo;b) per i soggetti tenuti alla dichiarazione unificata, se tale versamento è eseguito oltre i termini di pagamento previsti dalla dichiarazione unificata, oppure se il versamento è eseguito entro tali termini, ma senza la prevista maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. NUOVE REGOLE Il comma 12 dell’art. 9 stabilisce che “per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore”. Le nuove norme stabiliscono quindi, unicamente per i periodi di imposta 2001 e 2002, una deroga al principio generale, consentendo quindi a tutti i contribuenti per i quali risultano approvati gli studi di settore, la possibilità di adeguare i propri ricavi alle risultanze degli stessi direttamente in dichiarazione senza applicazione di sanzioni e interessi.Mentre risultano chiarite le regole ai fini delle imposte sui redditi, nulla viene precisato in merito all’IRAP. Come abbiamo visto sopra, per il primo anno di applicazione dello studio di settore l’IRAP non risulta sicuramente dovuta, in quanto non partecipa alla formazione del conto economico. Per le annualità successive il Ministero in via interpretativa, pur non prevedendo l’applicazione di sanzioni (e così pure stabilisce il comma 9 dell’art. 12), ritiene obbligatorio l’adeguamento IRAP. Riteniamo pertanto necessario attendere le interpretazioni Ministeriali o le istruzioni ai modelli di dichiarazione IRAP per capire se con le nuove regole l’adeguamento all’IRAP non sarà obbligatorio per i periodi di imposta 2001 e 2002, indipendentemente dalla data di approvazione dello studio di settore o se non lo sarà in base alla regola generale unicamente per il primo anno di approvazione. Il comma 13 dell’art. 9 stabilisce che, ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto, per i periodi di imposta 2001 e 2002 l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore può essere operato senza applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Anche ai fini IVA vengono quindi superate le precedenti interpretazioni ministeriali, consentendo il regolamento “gratuito”, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso ad esempio di contribuente soggetto all’IRPEG, con esercizio coincidente con l’anno solare, l’adeguamento IVA potrà avvenire entro il 31 di ottobre dell’anno successivo al periodo d’imposta 2001 o 2002 (termine di presentazione telematica della dichiarazione).
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