Il Ministero delle Attività Produttive in data 6/12/2004 ha emanato l’attesa circolare relativa al nuovo Albo delle società cooperative. In realtà, la circolare in oggetto non fornisce tutti i chiarimenti sperati, lasciando pertanto molti dubbi sia sotto il profilo degli adempimenti formali, sia sotto quello dei contenuti sostanziali, limitandosi ad illustrare le modalità operative da seguire. Ciò premesso, occorre ricordare che il nuovo Albo delle società cooperative è stato istituito con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 23 giugno 2004 (pubblicato in G.U. n. 162 del 13/07/2004), in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 15 e 20 del D.Lgs. n. 220/2002 e dagli artt. 2512 C.C. e 223-sexiesdecies delle norme attuative e transitorie del Codice Civile. L’Albo, che sostituisce i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della Cooperazione, è tenuto e gestito con modalità informatiche dal Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale per gli Enti cooperativi, che si avvarrà localmente degli Uffici delle Camere di Commercio per ricevere gli atti e la documentazione richiesti alle cooperative. L’Albo è diviso in due sezioni: nella prima devono iscriversi le cooperative a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 C.C.; nella seconda devono iscriversi le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.L’iscrizione all’Albo è infatti necessaria tanto ai fini anagrafici, quanto ai fini della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura. Pertanto, tutte le cooperative, esistenti alla data di istituzione dell’Albo ovvero costituite successivamente, sono tenute a iscriversi in una delle predette sezioni. Per quanto concerne la problematica sollevata nella nostra precedente circolare n. 58 del 30/11/2004, si deve osservare che il Ministero sembra avere implicitamente riconosciuto l’ammissibilità dell’iscrizione all’Albo di cooperative che hanno recepito solamente i requisiti mutualistici di cui all’art. 2514 C.C., senza provvedere all’adeguamento dello statuto alla generale nuova normativa codicistica, e, quindi sembra avere implicitamente riconosciuto la possibilità di iscrizione per quelle cooperative che, contemplando già nei propri statuti le clausole ex art. 26 della Basevi, intendono mantenere invariate le stesse, più restrittive dei requisiti previsti dal nuovo art. 2514 C.C. La circolare chiarisce altresì un ulteriore aspetto in merito alla mutualità prevalente, precisando che: se la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si verifica a seguito dell’assenza della condizione di prevalenza degli scambi con i soci rispetto agli scambi totali (condizione prevista dall’art. 2513 C.C.), allora tale perdita si potrà valutare solamente alla fine del secondo anno consecutivo in cui si riscontra detta assenza, con il conseguente venir meno dei presupposti per le agevolazioni fiscali già a partire dall’inizio del predetto secondo esercizio.Esemplificando, qualora una cooperativa abbia esercizio coincidente con l’anno solare e perda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente a causa della mancanza della condizione di prevalenza riscontrabile per due anni consecutivi (es. 2004 e 2005) perderà le agevolazioni fiscali già a decorrere dal 1/1/2005. se la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si verifica a seguito della volontaria modifica da parte della cooperativa dei requisiti mutualistici statutari di cui all’art. 2514 C.C., allora tale perdita avrà luogo in quel momento e quindi la cooperativa perderà le agevolazioni fiscali immediatamente, a partire dall’esercizio in cui ha provveduto a modificare le clausole mutualistiche, venendo conseguentemente iscritta d’ufficio nella sezione dell’Albo dedicata alle cooperative diverse. Per quanto attiene al termine per l’iscrizione all’Albo e alle modalità operative, si evidenzia quanto segue: • per le società cooperative a mutualità prevalente, la domanda di iscrizione all’Albo deve essere presentata entro il 31 marzo 2005 all’Ufficio del Registro delle Imprese (presso la Camera di Commercio) territorialmente competente in base alla sede legale della cooperativa, firmata dal legale rappresentante e con l’indicazione nella sezione nella quale la cooperativa intende iscriversi (sezione delle cooperative a mutualità prevalente ovvero sezione delle cooperative a mutualità non prevalente).Al riguardo, si segnala che la norma che prevede lo slittamento del termine dall’iniziale data del 9 gennaio 2005 al 31 marzo 2005 è stata approvata dal Parlamento , ed è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale . Al contrario, in base alla sopra citata norma di legge, per le società cooperative a mutualità non prevalente sembra invece permanere il termine del 9 gennaio 2005 per l’iscrizione all’Albo delle cooperative. • Per quanto riguarda le modalità di iscrizione all’Albo, si precisa che la circolare del Ministero delle Attività Produttive ha previsto l’istituzione di una speciale sottosezione, all’interno della sezione delle cooperative a mutualità prevalente, riservata alle cooperative a mutualità prevalente di diritto, chiarendo che in tale sottosezione devono iscriversi le cooperative sociali che rispettino le norme della Legge n. 381/1991 e le cooperative agricole di trasformazione che utilizzino il criterio della quantità o del valore, ai fini del calcolo della prevalenza.Nella domanda di iscrizione deve essere altresì segnalata la categoria di appartenenza della cooperativa, che deve essere scelta tra le seguenti categorie: cooperative di produzione e lavoro, cooperative di lavoro agricolo, cooperative sociali, cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento, cooperative edilizie di abitazione, cooperative della pesca, cooperative di consumo, cooperative di dettaglianti, cooperative di trasporto, consorzi cooperativi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, consorzi e cooperative di garanzia e fidi, altre cooperative. • la domanda deve essere compilata su appositi moduli-scheda, predisposti dal Ministero delle Attività Produttive ed allegati alla circolare in commento. Viene precisato che i medesimi moduli dovranno essere utilizzati dalle cooperative anche per il deposito annuale dei dati di bilancio (necessario al fine di documentare la condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 C.C.), e per la presentazione di eventuali modifiche dello statuto; • con un chiarimento teso a sollevare le cooperative da un incomodo onere, il Ministero ha precisato che in sede di prima iscrizione all’Albo a seguito di adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni codicistiche, oppure a seguito di nuova costituzione, la competenza a provvedere alla presentazione della domanda di iscrizione spetta ai Notai e non alle singole cooperative. Con riguardo agli effetti ed alle sanzioni conseguenti alla mancata domanda di iscrizione, il Ministero delle Attività Produttive ha sottolineato quanto segue: le cooperative che non presentano la domanda di iscrizione all’Albo rimangono escluse da ogni forma di agevolazione, fiscale o di altra natura; poiché l’ipotesi di mancata domanda di iscrizione all’Albo preclude l’attribuzione del numero di iscrizione, che costituisce un “requisito di completezza formale e sostanziale degli atti e dei documenti” prodotti dalle cooperative, la Pubblica Amministrazione non sarà autorizzata a ricevere documentazione priva del citato numero di iscrizione, compresa quella destinata al Registro delle Imprese (deposito bilanci, modifiche di statuto, variazione degli organi sociali, ecc…), con la conseguenza che le cooperative non potranno depositare alcun atto presso gli uffici della Pubblica Amministrazione in generale e presso gli Uffici del Registro Imprese nello specifico.Al riguardo occorre precisare che, sebbene tale onere sia stato previsto dal Legislatore solamente a carico delle cooperative a mutualità prevalente ai sensi dell’art. 2515, comma 3, C.C., la circolare in oggetto afferma che tale onere ed i conseguenti effetti sono estensibili anche alle cooperative a mutualità non prevalente; nei confronti delle cooperative che non hanno provveduto all’iscrizione all’Albo verrà promossa azione di vigilanza da parte del Ministero delle Attività Produttive, finalizzata a verificarne l’effettiva esistenza; inoltre, la mancata iscrizione all’Albo, impedendo lo svolgimento della normale attività di vigilanza da parte del Ministero delle Attività Produttive, configura un’ipotesi di funzionamento irregolare della società, sanzionabile con l’adozione del provvedimento di gestione commissariale. Inoltre, la circolare chiarisce alcuni aspetti specifici relativi alle cooperative sociali ed a quelle agricole di trasformazione, stabilendo che: a) le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991 devono iscriversi nella sottosezione “cooperative a mutualità prevalente di diritto”; per quanto riguarda la categoria di appartenenza, le stesse devono iscriversi alla specifica categoria di “cooperative sociali” e a quella cui direttamente afferisce l’attività da esse svolta. Inoltre, nella domanda di iscrizione devono essere compilati gli appositi campi relativi ai caratteri distintivi loro propri (occorre indicare se si tratta di cooperative sociali di tipo A o B, se il numero dei soci volontari è inferiore al 50% del numero complessivo dei soci, ecc..).Essendo cooperative a mutualità prevalente ex lege, non sono tenute alla presentazione dei dati di bilancio ai fini di attestare la permanenza della condizione di prevalenza.b) le cooperative agricole di trasformazione che soddisfano la condizione di prevalenza per quantità o valore devono iscriversi nella sottosezione “cooperative a mutualità prevalente di diritto”; tuttavia non è chiaro perché il Ministero le abbia definite come cooperative a mutualità prevalente di diritto, dal momento che per tali cooperative non esiste la presunzione di mutualità prevalente, a differenza delle cooperative sociali.
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