PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA (commi 387-398, Legge 30.12.2004 n. 311) È introdotto dal 2005 l’istituto della pianificazione fiscale concordata, ossia del “concordato preventivo triennale” previsto dalla Legge delega per la riforma fiscale. Il nuovo istituto è riservato ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo cui si applica-no gli studi di settore nel 2003. Non possono aderire le imprese/lavoratori autonomi: per i quali sussistono cause di esclusione/inapplicabilità degli studi di settore per il 2003; che svolgono dall’1.1.2004 un’attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002-2003; che non erano in attività in almeno uno dei periodi d’imposta 2002 o 2003; che non hanno dichiarato il reddito derivante dall’attività svolta nel 2002 o nel 2003 o che per gli stessi periodi hanno omesso la dichiarazione IVA; che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti per gli studi di settore per il 2003. La pianificazione fiscale determina per un triennio la base imponibile dell’attività caratteristi-ca svolta e comporta la riduzione dell’imposizione fiscale e contributiva con riferimento agli importi che eccedono la base imponibile pianificata. La proposta di pianificazione fiscale è individuale ed è formulata dall’Agenzia delle Entrate che propone all’interessato la base imponibile caratteristica dell’attività svolta da “accettare”; il contribuente ha tempo 60 giorni dal ricevimento della proposta per aderire o instaurare un contraddittorio con l’Ufficio, anche con l’assistenza di un intermediario abilitato alla trasmis-sione telematica, al fine di dimostrare l’evidente infondatezza dell’importo proposto. NB. L’accettazione di un “invito” formulato dall’Agenzia delle Entrate è l’unica modali-tà consentita per aderire al provvedimento in esame: pertanto l’adesione non potrà scaturire da una proposta del contribuente che non abbia ricevuto il predetto invito. L’adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona con l’accettazione degli importi proposti dall’Agenzia delle Entrate, ferma restando la congruità dei ricavi/compensi agli studi di setto-re per ciascun periodo d’imposta. Per i periodi oggetto di pianificazione:- sono inibiti i poteri di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e IVA;- si applicano, sul reddito dichiarato eccedente quello pianificato le aliquote IRPEF e IRES ridotte di quattro punti percentuali (tale riduzione non si applica però per l’aliquota del 23% del primo scaglione IRPEF);- è esclusa l’applicazione dei contributi previdenziali sul reddito eccedente quello pianificato, salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi. Tuttavia, per i soggetti iscritti a Casse autonome la riduzione contributiva si applica solo se prevista dalle stesse;- sui maggiori ricavi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili è dovuta l’IVA sulla base dell’aliquota media;- il contribuente è tenuto ad assolvere comunque a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti ai fini IVA (emissione scontrino/ricevuta, fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento dell’imposta). In caso di mancato rispetto della pianificazione concordata, l’Ufficio notifica un accerta-mento parziale in ragione del reddito oggetto dell’accordo e per l’IVA sulla base del volume d’affari corrispondente. La medesima disposizione si applica anche in caso di mancato ade-guamento alle risultanze degli studi di settore. L’accertamento parziale non scatta in presenza di accadimenti straordinari e imprevedibili nel qual caso si applica il procedimento di accertamento con adesione. Le limitazioni ai poteri di accertamento e i benefici in termini di riduzione della tassazione e dei contributi previdenziali non si applicano nel caso in cui:1. il reddito dichiarato differisca da quello effettivamente conseguito;2. non siano adempiuti gli obblighi formali in materia di IVA;3. il contribuente abbia commesso violazioni penalmente rilevanti (ad esempio, i reati di di-chiarazione fraudolenta, infedele, omessa o l’emissione di fatture per operazioni inesistenti);4. a seguito di controlli e segnalazioni emergano dati ed elementi diversi da quelli comunicati dal contribuente e che sono stati presi a base per la formulazione della proposta.Tuttavia nelle ipotesi di cui ai nn. 1 e 2 all’Ufficio è comunque precluso l’accertamento indut-tivo. In caso di variazione dell’attività esercitata nel corso del triennio, la pianificazione fiscale concordata cessa di avere effetto dal periodo d’imposta in cui si è verificata la variazione. La pianificazione fiscale non decorre dal 2005 per tutti i contribuenti potenzialmente interes-sati, ma sarà attuata progressivamente nel corso del triennio per singole categorie di contri-buenti individuate con appositi Decreti ministeriali. I medesimi Decreti approveranno anche le note metodologiche sulla base delle quali sono formulate le proposte di pianificazione. AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA (commi 473-478 Legge 30.12.2004 n. 311) E’ possibile affrancare le riserve cosiddette “in sospensione d’imposta” esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2004 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP nella misura del 10%; le riserve in questione sono, ad esempio, quelle da contributi in conto capitale ricevuti prima del 1998 o i saldi attivi da rivalu-tazione monetaria; non possono invece essere affrancate le riserve per ammortamenti anti-cipati. Relativamente ai saldi attivi di rivalutazione costituiti a seguito delle Leggi n. 408/90, n. 413/91 e n. 342/2000 (a fronte delle quali era già stata pagata un’imposta sostitutiva al mo-mento della loro costituzione), la suddetta imposta sostitutiva è ridotta al 4%. L’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP e viene liquidata, in unica soluzione, nella dichiarazione relativa al 2004 (UNICO 2005). NB. Si tratta di una disposizione che può interessare quelle società che abbiano in pro-gramma la distribuzione di riserve ai soci, anche se non va dimenticata la presunzione (asso-luta) introdotta dal 1° gennaio 2004 secondo la quale, indipendentemente dalla delibera as-sembleare, si presumono prioritariamente distribuite le riserve di utili. E’ appena il caso di osservare che le “riserve in sospensione d’imposta” richiamate dalla di-sposizione in esame niente hanno a che vedere con le “riserve indivisibili” ex art. 12 della legge n. 904/77; tali riserve, costituite con utili che non hanno scontato imposta, sono infatti soggette ad un vincolo di indivisibilità che trova il suo fondamento nella legge e nello statuto.
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