circolare 9.2005

ART. 1, COMMA 301 – MISURA DEGLI ACCONTI DI IMPOSTA A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2006, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99% e quella dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società è fissata al 100%. Si segnala che per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2005, la Riforma fiscale (Legge 344/2003,  art. 4, lett. n) ha previsto un acconto nella misura del 102,5% per i soggetti IRES (ossia per l’imposta sul reddito delle società). Ovviamente, in base all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, le suddette aliquote d’acconto valgono anche ai fini IRAP. ART. 1, COMMI 347-348 – AGEVOLAZIONI IRAP A. Sono ammessi in deduzione dalla base imponibile IRAP (per tutti i soggetti passivi diversi dalle Amministrazioni pubbliche e dalle società non residenti nel territorio dello Stato) i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo), a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro. B. Per tutti i soggetti passivi (escluse le Pubbliche Amministrazioni) sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi: a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91; C. Per tutti i soggetti passivi (escluse le Pubbliche Amministrazioni e le società non residenti nel territorio dello Stato) è previsto un Bonus per l’incremento occupazionale: più precisamente, per i soggetti che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’art. 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. Il calcolo viene effettuato seguendo il seguente schema: – rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004; – la media dell’incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di imposta costituisce l’incremento massimo agevolabile nei periodi d’imposta successivi al 2007; – l’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., anche per interposta persona, allo stesso soggetto; – per gli enti non commerciali, la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell’attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività; – nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie; – nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita; – nel caso di imprese residenti in aree svantaggiate (le aree ammissibili sono quelle previste dall’art. 87, par 3 lett. a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità Europea, individuati dalla Carta Italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006), l’importo massimo deducibile in argomento è raddoppiato. Le disposizioni di cui sopra si applicano a partire dal periodo d’imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione del Bonus per l’incremento occupazionale, che si applica a decorrere dal periodo d’imposta in cui interviene l’approvazione da parte della Commissione europea.

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