Il Ministero delle Finanze con risoluzione del 26 novembre 2004, n. 142, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla deducibilità ai fini Irap delle spese relative ai lavoratori disabili. Secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.lgs. 446/1997, “sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro (lettera così sostituita dall’art. 5, comma 2, lettera a), numero 1), legge 27 dicembre 2002, n. 289)”. La normativa fiscale non dà quindi alcuna precisazione in merito alla categoria dei disabili. L’attuale normativa sui disabili è quella prevista dall’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo cui appartengono alla categoria, “le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa del 45 per cento,….” Poichè l’Ente proponente del quesito, ai fini della copertura della quota di posti riservati al personale disabile, annovera nella sua forza lavoro, oltre a personale assunto secondo la su citata legge, anche dipendenti assunti in forza delle disposizioni recate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (legge abrogata dall’art. 22 della legge n. 68 del 1999), che all’art. 5 prevedeva “sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo”, chiedeva se la deducibilità dalla base imponibile delle spese sui disabili, dovesse riferirsi sia agli assunti in base alla disposizione attualmente in vigore, che su quella abrogata. Il Ministero delle Finanze, sentito anche il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ritiene corretta l’interpretazione dell’interpellante e pertanto sono deducibili anche le spese per i disabili che al momento dell’assunzione, effettuata prima dell’entrata in vigore della predetta legge n. 68 del 1999, erano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 482 del 1968.
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