ART. 1, COMMA 67 – PROROGA DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELL’ICI In deroga alle disposizioni previste dallo Statuto dei diritti del contribuente, i termini per l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d’imposta 2000 e successive. ART. 1, COMMA 377 – RIDUZIONE DEL LIMITE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI La Finanziaria 2005 ha stabilito che l’esonero dall’obbligo della presentazione in via telematica delle dichiarazioni in materia di imposta sui redditi, IRAP e IVA è previsto per le persone fisiche con volume d’affari inferiore a 10.000 euro. In precedenza il limite del volume d’affari oltre il quale era obbligatorio presentare in via telematica le dichiarazioni da parte delle persone fisiche era pari a 25.822,84 euro (pari a 50 milioni di lire). ART. 1, COMMI 429-430 – GRANDE DISTRIBUZIONE Le imprese che operano nella grande distribuzione – intendendosi per tali le imprese distributive che operano con esercizi commerciali aventi una superficie superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ovvero superiore a 250 mq. nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti – possono evitare di certificare con lo scontrino fiscale i corrispettivi riscossi.L’esonero è subordinato alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri secondo modalità e termini che saranno definiti con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.In ogni caso resta l’obbligo di emissione delle fatture su richiesta del cliente.
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