Con comunicato stampa del 17 novembre 2003, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i contribuenti che, anteriormente al 2/10/2003, si sono avvalsi delle definizioni di cui agli articoli 7 (concordato), 8 (integrativa semplice), 9 (condono tombale), 9-bis, comma 1 (definizione dei ritardati od omessi versamenti) e 15 (definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio, dei processi verbali di constatazione) della legge n. 289/2002 e che in relazione a tali definizioni hanno optato per il pagamento rateale delle somme dovute, sono tenuti ad effettuare i relativi versamenti alle scadenze stabile dalle predette norme. Pertanto, il primo versamento rateale va eseguito entro il 1° dicembre 2003 (poiché il 30 novembre cade di domenica), con decorrenza degli interessi dal 17/10/2003. Per le definizioni perfezionate a decorrere dal 2/10/2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269/2003), qualora si sia optato per il versamento rateale, le rate dovranno essere versate nei termini che saranno fissati con un prossimo apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Lascia un commento