La Risoluzione n. 1/E del 08/01/2002 dell’Agenzia delle Entrate offre lo spunto per esaminare nuovamente la problematica relativa al trattamento ai fini IVA delle prestazioni rese da società cooperative nell’ambito di brefotrofi, asili, case di riposo per anziani, ecc. In particolare, il parere dell’Agenzia delle Entrate risponde al quesito se l’esenzione di cui all’art. 10, n. 21) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 debba riferirsi ai soggetti con titolarità della gestione oppure a tutte le prestazioni anche se rese in base a convenzione, appalto e simili.Vale a dire cosa debba intendersi per prestazioni “proprie”dei brefotrofi, etc. etc.Il Ministero su questo problema è stato in passato piuttosto ondivago: con le risoluzioni del 30.07.1975 prot. 502482, del 28.06.1990 prot. 551353, del 28.02.1992 prot. 431409 e del 20.04.1999 n. 66/E ha inteso far prevalere l’elemento oggettivo, mentre con la risoluzione del 4.12.1995 n. 278/E ha sostenuto che l’esenzione spetta solo a chi ha la titolarità della gestione.Si prende atto finalmente .che l’interpretazione che si va consolidando è quella del criterio oggettivo.Ma questo è tutt’altro problema rispetto a come debbano comportarsi le cooperative sociali: il Ministero non affronta questo problema perché risponde ad altro quesito.E’ del tutto arbitrario applicare la risposta dell’Agenzia delle Entrate alle cooperative: per queste infatti occorre tenere conto che la Legge 449/97 all’art. 17 comma 37 ha disposto la soppressione del comma 11 art. 2 D.L. 564/94 (convertito con modificazioni dalla legge 30/11/1994 n. 656), sancendo che anche le prestazioni rientranti nei punti 18, 19, 20 e 21 art. 10 DPR 633, se rese da cooperative, sono soggette all’aliquota dal 4% in quanto rientranti nel punto 41bis tabella A parte II DPR 633/72, qualora effettuate a favore dei soggetti ivi elencati (anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di Aids, handicappati psico fisici, minori, minori in situazione di disadattamento e devianza).Prevale perciò una norma speciale per le cooperative su quella generale: è la suddetta disposizione che lo ha sancito.E’ pertanto obbligatorio assoggettare tali prestazioni ad IVA (4%). Inoltre la possibilità per le cooperative sociali di optare tra IVA al 4% ed esenzione non riguarda le prestazioni di cui al n. 21 dell’art. 10, ma quelle di cui ai punti n. 15, 19, 20 e 27 ter dell’art. 10: così stabiliscono l’art. 14 del D. Lgs. 460/97 e l’art. 10 comma 8 dello stesso decreto.In conclusione si può affermare che quanto affermato dall’ Agenzia delle Entrate non riguarda assolutamente il caso in questione e che a questo è applicabile, senza dubbio, l’IVA del 4%, come sopra puntualmente dimostrato in base alla legislazione vigente.
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