circolare 34.2001

Il D.P.R. n. 404 del 5 ottobre 2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16/11/2001 n. 267) re-ca “disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle Entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad a-dempimenti fiscali”. Le principali novità riguardano i seguenti argomenti. Numero di partita IVA Ai contribuenti verrà attribuito, da parte dell’Agenzia delle Entrate, un numero di partita IVA che resterà invariato fino alla cessazione dell’attività, anche nell’ipotesi di variazione del do-micilio fiscale e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella Home page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività ai fini IVA Potranno essere presentate online da tutti i contribuenti. La presentazione in via telematica potrà avvenire direttamente o tramite gli intermediari abili-tati (per modalità di consegna etc. valgono le stesse regole previste per le altre dichiarazioni fiscali). In alternativa all’invio online, le dichiarazioni potranno essere presentate: in duplice esempla-re, direttamente a uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate o ad un ufficio IVA della medesima Agenzia; in un unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomanda-ta, con l’obbligo di garantire l’identità del dichiarante con allegazione di idonea documenta-zione (ad esempio copia patente o copia carta di identità); in quest’ultimo caso le dichiara-zioni si considerano presentate nel giorno in cui sono spedite. Viene ribadito e meglio specificato che in sede di dichiarazione di inizio o variazione attività, deve essere indicata la previsione del volume d’affari che comporti l’applicazione di disposi-zioni speciali (regimi di esonero, di semplificazione, di speciale applicazione dell’imposta). Inoltre, i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese o alla denuncia al REA potran-no assolvere agli obblighi di presentazione delle dichiarazione in oggetto presentando le di-chiarazioni stesse all’ Ufficio del Registro delle Imprese, il quale trasmette i dati in via te-lematica all’Agenzia delle Entrate e rilascia apposita certificazione dell’avvenuta operazione e, nel caso di inizio attività, comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito. E’ previsto che in futuro, con provvedimento del direttore delle Entrate, possa essere stabilito l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni in questione esclusivamente all’ufficio del Regi-stro delle Imprese oppure in via telematica. Opzioni In caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale la scelta è co-municata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell’IVA. Soggetti esercenti commercio elettronico In sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico dovranno presentare ulteriori dati essenziali (indirizzo del sito web e i dati identificativi dell’internet service provider); i soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento già svolgono l’attività di commercio elettronico comunicheranno i predetti dati nella prossima dichiarazione IVA. Registrazione telematica dei contratti di locazione E’ prevista la possibilità di registrare i contratti di locazione per via telematica avvalendosi di soggetti a ciò delegati dall’Agenzia delle Entrate o di intermediari abilitati.La facoltà diventa obbligo per i soggetti in possesso di almeno cento unità immobiliari, i quali possono procedere direttamente, ovvero tramite soggetti delegati o intermediari abilitati, alla registrazione telematica dei suddetti contratti.Le modalità di registrazione telematica sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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