circolare 24.2005

Inaspettatamente la Finanziaria 2005 non aveva disposto la proroga al 1 gennaio 2006 del divieto di separazione delle attività ai fini IVA (art.34 , comma 10 del DPR n.633/72) per le imprese agricole che, nell’ambito della stessa impresa, svolgono più attività (vd.nostra circolare n.2/2005). Si attendeva il provvedimento di differimento al 2006 di tale divieto, regolarmente giunto con Legge 1/3/2005 n.26, di conversione del D.L.n.314 del 30/12/2004, n.314 (art.6 sexies, con effetto dal 3/3/2005). Dal 17 marzo 2005 tuttavia, lo stesso divieto, appena prorogato al 1 gennaio 2006, è stato definitivamente abrogato con l’art.10 del D.L.11/3/2005 n.35, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.62 del 16/3/2005: tale ultimo decreto, meglio noto come “decreto legge sulla competitività”, è intervenuto con modifiche radicali al testo dell’art.34 del DPR 633/72 (l’articolo che regolamenta il regime speciale IVA agricolo). Le novità apportate al regime agricolo dal 17 marzo 2005, che sono previste “a regime”, cioè con carattere permanente, in sintesi, sono le seguenti:1) Riconoscimento come produttori agricoli, ai fini dell’applicazione del regime speciale IVA, delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al D.Lgs n.228/2001, comma 2 (le cooperative di “conferimento”), con applicazione del regime di detrazione “forfettizzato” (in misura pari alle aliquote di compensazione) sulle vendite totali di prodotti di cui alla prima parte della Tabella A allegata al DPR n.633/72 (i prodotti rientranti nel regime speciale agricolo): in sostanza le cooperative non procedono più con l’applicazione del regime speciale in funzione del rapporto tra conferimento dei soci in regime speciale e acquisti totali, ma forfettizzano sul totale delle vendite di prodotti agricoli a condizione che vi sia la prevalenza di prodotti agricoli conferiti dai soci; per l’applicazione delle nuove regole si ritiene applicabile il termine di 60 gg.(Statuto del contribuente) dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, quindi le liquidazioni IVA con le nuove regole saranno quelle chiuse dal 16 maggio 2005;2) Eliminazione del tetto di £.40.000.000 (€ 20.658,28) per poter applicare il regime speciale IVA: non esiste più alcuna limitazione di carattere quantitativo per poter applicare il regime IVA speciale;3) Divieto di detrazione forfettizzata per le cessioni di prodotti agricoli che derivino da un atto (di carattere straordinario) non assoggettato ad IVA, sempre che il cedente/conferente/donante applichi il regime IVA ordinario. se il cedente/conferente/donante applica il regime speciale IVA, la detrazione forfettizzata è consentita al cessionario/conferitario/donatario;4) Eliminazione del divieto di separazione facoltativa delle attività nell’ambito della stessa impresa;5) Possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari, ferma restando la facoltà di emettere le fatture “per conto” dei conferenti, con le modalità del D.Lgs n.442/1997: il vincolo di permanenza fuori da regime speciale si riduce da cinque a tre anni, indipendentemente dalla presenza del vincolo di rettifica della detrazione per l’acquisto o per la produzione di beni ammortizzabili.Altre novità di rilievo riguardano:- l’aumento delle imposte sulla produzione e consumi (accisa) per birra e alcole etilico;- la rideterminazione, per Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze con effetto dal 1/1/2006, delle percentuali di compensazione dei prodotti agricoli (che determinano l’IVA detraibile nel regime speciale). In attesa di un nostro successivo intervento nel quale forniremo un approfondimento sulla portata complessiva delle novità, si evidenziano qui di seguito quali sono le due caratteristiche richieste al punto 1) precedente per l’applicazione del regime speciale Iva da parte delle cooperative e loro consorzi. 1)  i prodotti agricoli ceduti devono essere ricompresi nella prima parte della tabella A) allegata al Dpr 633/72;2) i prodotti venduti devono essere conferiti prevalentemente dai soci imprenditori agricoli (condizione per rientrare nella disposizione del D.Lgs n.228/2001). Sull’applicazione delle regole previste per gli imprenditori agricoli singoli, già oggetto di pronunce ministeriali  (circolari n.44/2002 e n.44/2004), è opportuna qualche cautela, stante la peculiarità delle cooperative, che costituiscono il naturale prolungamento di alcune (o tutte) le attività “a valle”, rispetto al prodotto conferito dai soci, quasi sempre nello stato originario.Tutte le attività, dalla prima manipolazione, alla trasformazione, alla valorizzazione, alla commercializzazione, anche singolarmente svolte, dovrebbero consentire alla cooperativa che riceve il prodotto di applicare il regime speciale. Applicandosi le percentuali di compensazione per il calcolo dell’IVA detraibile, diventa però di conseguenza indetraibile tutta l’IVA relativa agli acquisti, anche quella relativa alle spese generali, non essendo più applicabile il meccanismo di detrazione secondo le procedure finora applicate che consentivano il parziale recupero dell’imposta in proporzione agli acquisiti di beni diversi da quelli conferiti dai soci in regime speciale. Si segnala infine come la mancanza di norme transitorie crei difficoltà operative e interpretative, per le quali occorrerà attendere gli opportuni chiarimenti ministeriali.

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