circolare 58.2005

Le Risoluzioni Ministeriali in argomento, nell’affrontare la problematica relativa alla corretta sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo di controllo, esaminano due aspetti tra loro strettamente connessi e cioè: – l’individuazione dei soggetti tenuti a sottoscrivere la dichiarazione- le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla mancata sottoscrizione. Ma prima di affrontare nel merito le risoluzioni in questione, è opportuno illustrare con una breve premessa l’origine del problema. A seguito della riforma del diritto societario, l’organo di controllo delle Società di Capitali viene esercitato :- per il “controllo gestionale” da parte del Collegio Sindacale; – per il “controllo contabile” da parte di un revisore contabile o da una società di revisione entrambi iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Per le società che non fanno ricorso al mercato di capitale di rischio (non quotate) e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato dal Collegio sindacale, sempre che sia previsto in statuto (art. 2409-bis del cod. civ.). L’Assonime, nella Circolare 50 del 21 settembre 2005, nel commentare le novità legate al Modello 770-semplificato, ha evidenziato come la casella destinata alla firma della dichiarazione in questione, sia menzionato il presidente o i componenti dell’organo di controllo, nel caso in cui il dichiarante sia soggetto Ires: differenza sostanziale rispetto al modello Unico-2005 nel quale è espressamente previsto che la dichiarazione possa essere sottoscritta, oltre che dai componenti dell’organo di controllo, ovvero dal presidente, se si tratta di un organo collegiale, anche dai soggetti che effettuano il controllo contabile (e cioè dal revisore contabile ovvero dal presidente o dai componenti della società di revisione cui il controllo viene affidato). L’Amministrazione Finanziaria, preso atto della delicatezza della questione, con la risoluzione 129/E, ha ritenuto necessario fornire i chiarimenti in merito all’organo di controllo che deve sottoscrivere la dichiarazione Unico 2005, perdendo comunque l’occasione di dissipare i veri dubbi legati alla corretta sottoscrizione del modello 770. Così l’Agenzia delle Entrate osserva come la sottoscrizione della dichiarazione sia un adempimento previsto dall’articolo 1, comma 5, del D.P.R. n. 322 del 1998, ai sensi del quale “la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, e’ sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale”. Al fine di individuare l’organo deputato alla sottoscrizione delle dichiarazioni, l’Amministrazione precisa che prima del D. Lgs. 17 febbraio 2003, n. 6 (riforma del diritto societario), nelle società di capitali, il collegio sindacale era il solo organo deputato allo svolgimento di funzioni di controllo sociale, di tipo sia gestionale che contabile.La modifica intervenuta ad opera della riforma del diritto societario, ha offerto la possibilità di nuovi modelli organizzativi (tradizionale, monista e dualista), con possibilità di separare il controllo “gestionale” da quello “contabile”. Pertanto alla luce di tale nuovo quadro, poiché l’obbligo previsto dal su citato D.P.R. 322/1998 ha come funzione precipua quello della vigilanza della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale, compiti tipici del revisore contabile (art. 2409-ter c.c.), la sottoscrizione dovrà essere apposta sulle dichiarazioni delle società dal revisore persona fisica o dal presidente della società di revisione o, infine, dal presidente del Collegio sindacale. Pertanto le conclusioni a cui giunge l’Amministrazione con la risoluzione 129/E sono che il Modello Unico 2005, deve essere sottoscritto dal soggetto a cui è deputato il controllo contabile: ma questa non è altro che la conferma di quanto disposto delle stesse istruzioni. Restava invece ancora aperto il dubbio sul modello 770-semplificato e su quello ordinario, nel caso di presentazione separata rispetto al modello Unico. L’Agenzia delle Entrate sensibilizzata anche da un ulteriore intervento dell’Assonime (Circ. 51 del 29 settembre 2005) che aveva consigliato in via cautelativa la sottoscrizione da parte del Collegio Sindacale, ha puntualizzato con la Circolare 146/E del 19 ottobre 2005, che le indicazioni fornite con la su menzionata circolare 129/E, in ordine al soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione “rilevano non solo ai fini della sottoscrizione del modello Unico, ma di tutte indistintamente le dichiarazioni delle società in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive, ivi compresa la dichiarazione dei sostituti d’imposta”. Un ulteriore chiarimento contenuto nella risoluzione, è che nel quadro “RO – elenco dei soci di società a responsabilità limitata, degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo”, con la locuzione organo sociale deputato al controllo, deve intendersi il collegio sindacale, anche nel caso in cui il controllo sia affidato ad un revisore persona fisica o di una società di revisione. Inoltre, in merito alle sanzioni applicabili ai soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D. Lgs. n. 471/1997,l’Agenzia ribadisce come le sole condotte punibili sono una commissiva ed una omissiva.La prima nel caso in cu vi sia l’apposizione della sottoscrizione in mancanza delle scritture contabili, quando la stessa non sia stata regolarmente denunciata, la seconda in caso di mancata sottoscrizione in assenza di giustificato motivo.Con riferimento al secondo caso, poiché tale giustificato motivo deve ricavarsi dalla natura e dall’ampiezza dei poteri attribuiti all’organo di controllo, per evitare un’ampia discrezionalità in tal senso, come precisato nella risoluzione 146/E ha fatto un espresso richiamo alla relazione ministeriale di accompagnamento allo schema di decreto legislativo recante modificazione, tra gli altri, all’art. 5, comma 9, del D.Lgs. 471 del 1997 la quale recita: ”Il richiamo al giustificato motivo, invero, permette di escludere la sanzionabilità quante volte il soggetto controllante rilevi irregolarità nella dichiarazione e, non sottoscrivendola, intenda farle risaltare, così adempiendo al proprio dovere. Si chiarisce, sulla scorta dei rilievi formulati dalla Commissione Parlamentare, che le irregolarità in questione sono quelle riguardanti la regolare tenuta delle scritture contabili e la conformità delle risultanze della contabilità con i dati esposti in dichiarazione”.

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