Con Decreto Ministeriale approvato in data 22.12.2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31.12.2005 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha individuato i beni per i quali opera il regime della responsabilità solidale nel pagamento dell’IVA tra cedente e cessionario. Si ricorda che la Finanziaria 2005 ,Legge n. 311/2004, art. 1, comma 386, (Circolare Unicaf n° 7/2005), ha introdotto l’art. 60-bis nel DPR n. 633/72 riguardante appunto la responsabilità solidale tra cedente e cessionario nel pagamento dell’IVA (vedi Circolare UNICAF n. 7 del 17/01/2005); il comma 2 del suddetto art. 60-bis al riguardo prevede espressamente che “in caso di mancato versamento dell’imposta da parte dal cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto [ovvero soggetto passivo iva], è obbligato solidamente al pagamento della predetta imposta” . Pertanto quando il corrispettivo di una cessione è inferiore al valore normale l’acquirente soggetto passivo IVA è considerato obbligato in solido con il cedente qualora quest’ultimo non provveda al versamento dell’IVA dovuta. Beni per i quali opera la solidarietà E’ importante sottolineare che la norma in oggetto è applicabile alle cessioni riguardanti soltanto determinati beni individuati da apposito Decreto, per i quali è riscontrabile una maggiore frequenza dei fenomeni di frode in materia di IVA. Il Decreto 22.12.2005 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui in premessa ha provveduto appunto ad individuare i beni per i quali le relative cessioni possono determinare la responsabilità solidale del cessionario. I beni identificati dal citato Decreto sono i seguenti: autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (v.d. 87.02; v.d. 87.03; v.d. 87.04); prodotti di telefonia e loro accessori (v.d. 85.17; v.d. 85.25; v.d. 85.28; v.d. 85.29); personal computer, componenti ed accessori (v.d. 84.71; v.d. 84.73); animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01 e 02). Esclusione dalla solidarietà Occorre inoltre sottolineare che la norma in oggetto ha previsto specifiche cause al verificarsi delle quali il regime della solidarietà non opera. In particolare l’acquirente può sottrarsi alla responsabilità solidale in esame qualora sia in grado di dimostrare che il prezzo convenuto per la cessione effettuata (inferiore al valore normale dei beni) è stato determinato da:- particolari situazioni o eventi oggettivamente rilevabili;- sulla base di specifiche disposizioni di legge;e che comunque non vi è connessione con il mancato pagamento dell’imposta. Decorrenza L’art. 60-bis del DPR n. 633/72, che contiene la disposizione sulla solidarietà passiva del pagamento dell’IVA, è stato introdotto dalla Finanziaria 2005 con decorrenza dal primo gennaio 2005. La concreta applicazione della disposizione tuttavia, come sopra illustrato, era comunque subordinata all’emanazione di uno specifico Decreto ministeriale. Poiché il relativo decreto ministeriale, approvato il 22/12/2005, è stato pubblicato sulla GU n. 304 del 31.12.2005, si può sostenere che la decorrenza “effettiva” della nuova disposizione dovrebbe pertanto essere successiva alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e in particolare dal 15.1.2006 (15° giorno successivo alla pubblicazione) in quanto precedentemente non erano noti i beni per i quali può operare la responsabilità solidale del cessionario.
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