Circolare 8.2006

Innalzamento dell’aliquota IVA dal 10% al 20% sui lavori di manutenzione – Dal 1^ gennaio 2006 i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati residenziali devono essere fatturati con l’aliquota Iva ordinaria del 20 per cento. Infatti, il 31 dicembre 2005 è stato di fatto il termine ultimo per l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni (beneficio applicabile negli anni 2000-2005, in attuazione della Direttiva Ue 1999/85/Ce, finalizzata ad agevolare i settori ad alta intensità di manodopera). – E’ bene ricordare, in ogni caso, che gli interventi indicati al comma 1, lettere c) e d) dell’articolo 31, comma 1, della legge 457/78 (ora trasfuso nell’articolo 3 del Dpr 380/2001), ossia il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia, sono, in base all’articolo 127 – quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata alla cosiddetta “legge Iva” 633/72, stabilmente assoggettati a un’aliquota ridotta del 10 per cento cosi come la cessione dei beni finiti diversi dalle materie prime e semilavorati (voce 127 terdecies Tabella A parte III). L’aliquota del 10% rimarrà conseguentemente applicabile a queste fattispecie, se oggetto di un contratto di appalto o di una cessione di beni, anche dal 1^ gennaio 2006..

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