Circolare 16.2006

La legge finanziaria 2006 (legge 266/05) all’art. 1, comma 306, abroga il comma 467, articolo 1, della legge 311/04 peraltro mai entrato in vigore in quanto subordinato alla emanazione di un apposito decreto, ed al rispetto di un limite di spesa, che non si è mai capito come potesse essere calcolato. La normativa ritorna pertanto al quadro precedente, pur ricordando che la legislazione è stata caotica, gli interventi interpretativi spesso contraddittori ma che perlomeno, le linee di indirizzo di seguito riepilogate, sono condivise dalla Confederazione e da Legacoop. Quadro normativo – N. 41 bis, tabella A parte II, del DPR 633/72 che prevede l’applicazione dell’aliquota del 4% alle:- “prestazioni socio – sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.” – art. 10 DPR 633/72 punti 18 –19 –20- 21 – 27 ter 18) Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze; 19)le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonchè da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonchè le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 20) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da publiche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorchè fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche’ le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale; 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; 27 ter) le prestazioni socio – sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o, da enti aventi finalita’ di assistenza sociale e da ONLUS. – art. 10, comma 8, D.Lgs. 460/97 Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui  alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, le oraganizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 nonchè i consorzi di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. Linea interpretativa Innanzitutto la disposizione del punto 41 bis della tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633/1972, rappresenta una norma di carattere speciale riguardante le cooperative e quindi anche le cooperative sociali di cui alla legge 381/91 (ONLUS di diritto), che dovrebbe prevalere sulle norme di carattere generale. Fino al 31.12.1987 il comma 11 dell’art. 2 D.L. 564/94 disponeva che nel punto 41 bis non erano comprese le prestazioni di cui al nn. 18,19,20 e 21 dell’art. 10 del decreto IVA (vedi Nota Dir. Reg. Entrate Lombardia n. 26243/96), con effetto  01/01/98 tale disposizione è stata abrogata dall’art. 17, comma 37, della legge 449/97 e quindi il punto 41 bis non ha piu’ contenuto residuale ma pieno.E’ oltretutto vero che l’art. 14 del D.Lgs 460/97 ha esteso alle ONLUS (e quindi alle coop. sociali –ONLUS di diritto) il regime di esenzione previsto per le operazioni di cui ai punti 15,19,20 e 27 ter dell’art. 10 DPR 633 e che in parallelo l’art. 10, comma 8, del medesimo decreto afferma che “sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative a (….) cooperative sociali di cui alla legge 381/91”: tale combinazione normativa non ha però voluto ridurre la portata del n. 41 bis, ma solo dare la possibilità di scelta a certe ONLUS (coop. sociali) tra lo stesso 41 bis e le agevolazioni introdotte dal D.Lgs 460/1997 di riordino della disciplina tributaria delle ONLUS. Non è stata esclusa la possibilità di applicare l’aliquota del 4% alle prestazioni rientranti nel n. 21 dell’art. 10 (non modificato dal D.Lgs 460/97). In buona sostanza resta valido quanto previsto, indipendentemente dalla normativa ONLUS e precedentemente alla stessa, e quindi per le prestazioni rientranti nel 41 bis e nel punto 21 dell’art. 10 prevale e comunque non può escludersi l’applicazione dell’IVA al 4%. Pareri dell’Agenzia delle Entrate Si sono sovrapposte risoluzioni e circolari che, in modo assai confuso, tendono ad imporre l’esenzione ex punto 21 art. 10 DPR 633/72 alle cooperative sociali sostenendo che tale esenzione (oggettiva) prevale sul punto 41 bis tabella A parte II (norma di carattere soggettivo), lasciando intendere che le previsioni di maggior favore con relativa possibilità’ di scelta per le ONLUS, non riguardano il punto 21 perché questo non fa riferimento alle ONLUS non essendo stato toccato dal D.Lgs 460/97.Dal momento in cui ad una stessa fattispecie si possono applicare due norme l’Agenzia delle Entrate sostiene che si dovrebbe scegliere quella oggettiva o più oggettiva.E’ un parere poco convincente al quale però fanno riferimento alcuni enti pubblici che pretendono fatture in esenzione da IVA per la gestione globale di brefotrofi, orfanatrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, di colonie marine, montane e campestri, di alberghi e ostelli per la gioventù.Tale pretesa è ovviamente motivata dal fatto che per essi l’eventuale IVA (4%) finirebbe con l’essere un costo non recuperabile, ma crea in capo alle cooperative appaltatrici il grosso handicap di avere indetraibilità totale o parziale dell’IVA assolta a monte per effetto dell’effettuazione di operazioni esenti: il contenzioso è quasi inevitabile. Conclusioni In base alla formulazione letterale della norma, molte delle operazioni indicate nel punto 21 dell’art. 10, ricadono anche nei punti 20 e 27 ter riguardanti rispettivamente le prestazioni educative e dell’infanzia rese da ONLUS e le prestazioni socio – sanitarie sempre rese da ONLUS.Ne consegue che, limitatamente al caso delle cooperative sociali (ONLUS), per le operazioni rientranti nei punti 27 ter o 20, non sussistono problemi perché scatta la possibilità di optare per il trattamento di miglior favore (punto 41 bis: aliquota 4%). In conclusione, riteniamo che l’interpretazione corretta delle norme dia luogo allo schema qui allegato.

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