Circolare 22.2006

La recente risoluzione n. 4/E emessa dall’Agenzia delle Entrate come parere in risposta ad una istanza di interpello in materia di applicazione dell’IVA su contratti di locazione in una cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa merita un approfondimento con i conseguenti chiarimenti. La cooperativa istante, costruttrice di un alloggio, concede lo stesso con un contratto di  locazione  a termine (8 anni). Viene precisato che la cooperativa fruisce di  “sovvenzione  regionale”, per il “recupero o nuova  costruzione  di alloggi da concedere in locazione a lavoratori dipendenti” e che il contratto di locazione prevede il diritto di  prelazione  nella “cessione in proprietà” della medesima unità.L’oggetto del quesito è il corretto inquadramento ai fini iva dei canoni di locazione e più precisamente se tali canoni possono essere inquadrati fra le operazioni esenti.Secondo le osservazioni del Ministero, a causa  della soggettività passiva ai fini Iva del  locatore  (è sicuramente il  caso  di  una cooperativa edilizia), è necessario verificare se la locazione  dell’immobile  di  civile  abitazione  risulti   effettuata   da un’impresa che l’ha costruito per la vendita o per la locazione.    Nel primo caso, ai sensi del n. 127-ter) della Tabella “A”, parte III,- allegata al D.P.R. n. 633/1972, i relativi canoni sono assoggettati ad  Iva con l’aliquota del 10 per cento; mentre, nel secondo caso,  la  prestazione configura un’operazione esente da Iva, ai  sensi  dell’art.  10,  comma  1, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972.Poiché la cooperativa risulta essersi qualificata come “impresa costruttrice per  la vendita”, l’Agenzia delle Entrate ritiene  i canoni di  locazione  da assoggettarsi  ad  Iva  con  l’aliquota  del  10  per  cento  ai  sensi  del n. 127-ter), della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.E’ importante inoltre sottolineare che, da una attenta analisi della fattispecie prospettata, il Ministero si riferisce al caso della locazione di unità ai soci e non a quello dell’assegnazione in godimento, anche a termine, ai soci.Dal momento che i due contratti hanno parecchie analogie, anche se diversi sotto alcuni profili, è più che opportuno in sede definizione dei rapporti con i soci specificare a quale delle due fattispecie ci si intende riferire.L’Agenzia delle Entrate, nel quesito in questione, ha fatto riferimento al contratto di locazione con l’indubbia applicazione dell’aliquota del 10% ex n. 127-ter tabella A parte III allegata al DPR n. 633/72 se la cooperativa li ha costruiti per la vendita o l’esenzione ex n. 8 art. 10 DPR 633/72 se la cooperativa non li ha costruiti per la vendita.E’ opportuno sottolineare che tale regime fiscale non riguarda le assegnazioni in godimento, anche a termine, ai soci e quindi non si applica ai cosiddetti canoni d’uso. A tali assegnazioni si applica:- l’aliquota del 4% sussistendo i requisiti prima casa ( n. 26 tabella A parte II allegata al DPR 633/72),- l’aliquota del 10% per case di abitazione non di lusso senza i requisiti prima casa ( n. 127 undecies tabella A parte III allegata al DPR 633/72).La base imponibile, costituita dai canoni d’uso, è commisurata al 70% o al 50% (indipendentemente dal costo CER) a seconda che gli alloggi siano costruiti su terreno di proprietà della cooperativa o su area in diritto di superficie,  a condizione che l’alloggio assegnato in godimento sia adibito dal socio ad abitazione principale ed il socio lo dichiari all’atto dell’assegnazione e tale destinazione permanga all’atto dei pagamenti dei canoni d’uso (art. 3 D.L. 27/04/1990 n. 90 convertito nella Legge n. 165/1990). Alla luce delle considerazione su esposte, quando la fattispecie contrattuale non è marcatamente definita, si consiglia pertanto, di evidenziare quanto più possibile in atti formali (prenotazione, assegnazione, fatturazione, corrispondenza, etc.) la natura del rapporto che si intende adottare.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *