Circolare 33.2006

Sommario: 1. La nozione di impresa sociale – 2. Forma giuridica ed oggetto sociale – 3. Costituzione e responsabilità patrimoniale – 4. Assenza dello scopo di lucro e devoluzione del patrimonio residuo – 5. Governance – 6. Rendicontazione e bilancio sociale – 7. Impresa sociale, cooperative sociali e cooperative in generale. Critica all’utilità del nuovo istituto. 1. La nozione di impresa socialeCon la legge 13 giugno 2005, n.118 e con il decreto legislativo 24 marzo 2006, n.155, viene introdotta nel nostro ordinamento giuridico l’impresa sociale. Essa è definita come l’esercizio in via stabile e principale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.La definizione normativa contiene in sé quella fornita dall’art.2082 c.c. a proposito dell’imprenditore, e se ne differenzia per due elementi aggiuntivi:• la speciale caratterizzazione dei beni o servizi oggetto di produzione o di scambio, che devono soddisfare il requisito dell’utilità sociale;• il perseguimento di un fine di interesse generale.A questi tratti caratterizzanti, si aggiunge poi quello che rappresenta l’elemento fondamentale del nuovo istituto: l’assenza dello scopo di lucro. 2. Forma giuridica ed oggetto socialeSoggetti legittimati all’esercizio di impresa sociale sono «le organizzazioni private senza scopo di lucro» specificandosi che per tali si intendono «tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile».Nell’ampia accezione del termine “organizzazioni” rientrano pertanto sia gli enti di cui al libro I del codice civile, sia quelli di cui al libro V.Alla stregua del decreto di attuazione, si considerano beni o servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:- assistenza sociale- assistenza sanitaria- assistenza socio-sanitaria- educazione, istruzione e formazione- tutela dell’ambiente e dell’ecosistema- valorizzazione del patrimonio culturale- turismo sociale- formazione universitaria e post-universitaria- ricerca ed erogazione di servizi culturali- formazione extra-scolastica- servizi strumentali alle imprese sociali- inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili. Elemento centrale della disciplina è il rispetto della condizione di prevalenza dell’attività tipica istituzionale (quella esercitata nell’ambito dei settori ora elencati) rispetto ad altre attività secondarie o connesse eventualmente esercitate dalla medesima organizzazione: il carattere ‘stabile e principale’ dell’impresa sociale sussiste quando almeno il settanta per cento dei ricavi complessivi dell’ente derivino dallo svolgimento dell’attività istituzionale.Per le imprese dirette all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o disabili, la condizione di prevalenza si sostanzia in una percentuale minima del trenta per cento di tali soggetti rispetto al totale dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell’impresa. 3. Costituzione e responsabilità patrimonialeFermo il rispetto delle prescrizioni proprie del tipo sociale prescelto, le organizzazioni esercenti un’impresa sociale devono essere costituite mediante atto pubblico da depositarsi entro trenta giorni presso il registro delle imprese, per l’iscrizione in un’apposita sezione.L’atto costitutivo deve inderogabilmente indicare l’oggetto sociale, vale a dire l’attività esercitata dall’impresa in uno dei settori tassativamente indicati, e l’assenza dello scopo di lucro, cioè il divieto assoluto di distribuire utili o avanzi di gestione in favore degli amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.La denominazione prescelta deve obbligatoriamente contenere la locuzione «impresa sociale». L’effetto principale dell’iscrizione, che è poi il principale vantaggio attribuito dalla nuova normativa, è la concessione della responsabilità limitata a tutte le organizzazioni esercenti impresa sociale che siano dotate di un patrimonio superiore ai ventimila euro.Sono salve le limitazioni di responsabilità già previste nel titolo V del codice civile, per il caso in cui l’organizzazione rivesta la forma giuridica di società commerciale. 4. Assenza dello scopo di lucro e devoluzione del patrimonio residuoVige per l’impresa sociale il divieto assoluto di distribuire utili o avanzi di gestione, i quali devono comunque essere destinati al perseguimento dell’oggetto sociale o alla patrimonializzazione dell’ente.Ai sensi del decreto attuativo (art.3, comma 2): è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Il carattere tassativamente non lucrativo dell’impresa sociale si completa poi, per il caso di cessazione dell’impresa e fatto salvo quanto previsto per le società cooperative, con l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. 5. GovernanceIl modello di amministrazione, l’attività assembleare ed il sistema dei controlli restano regolati dalle norme applicabili al singolo tipo sociale prescelto per l’esercizio dell’impresa sociale.Per gli enti di cui al libro I del codice civile rileverà pertanto, in massimo grado, l’autonomia statutaria; per quelli di cui al libro V varranno le disposizioni dettate per ciascuna forma di società. Le cariche sociali devono essere in maggioranza ricoperte da soggetti appartenenti all’organizzazione, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.Vige il divieto inderogabile di rivestire cariche sociali per i soggetti nominati da imprese private con finalità lucrative o da amministrazioni pubbliche.Resta demandata agli statuti la fissazione di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dei soggetti chiamati a ricoprire incarichi di amministrazione o controllo.In caso di impresa sociale esercitata in forma di società di capitali e cooperativa troveranno applicazione, inderogabilmente, le norme sull’ineleggibilità e sulle incompatibilità dei titolari delle cariche di controllo Ispirata al modello cooperativo è l’applicazione del principio di non discriminazione per quel che concerne le modalità di ammissione ed esclusione dei partecipanti, nonché la disciplina del rapporto sociale o associativo. E così pure per la necessità che gli statuti prevedano il ricorso all’assemblea avverso i provvedimenti di non ammissione o di esclusione.E’ altresì stabilito che gli atti costitutivi o i regolamenti aziendali prevedano, ulteriormente intensificando il livello di democraticità nella gestione sociale, forme adeguate di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività. Per quel che concerne, infine, la previsione statutaria del collegio sindacale, essa sarà sempre obbligatoria per il caso di impresa sociale esercitata da società per azioni o in accomandita per azioni; per quel che riguarda gli altri enti e società, l’obbligo scatta al superamento di due dei limiti di cui all’art.2435bis, comma 1 c.c., ridotti alla metà.Quanto al controllo contabile, sempre obbligatorio per le s.p.a., per le s.a.p.a. e per le cooperative s.p.a., esso diviene obbligatorio per gli altri enti qualora i limiti anzidetti vengano superati per due esercizi consecutivi, e potrà essere esercitato dallo stesso collegio sindacale purché i suoi membri siano iscritti all’albo dei revisori e qualora, per le società del primo gruppo, sussistano le condizioni previste dall’art.2409bis del codice civile.Compito primario dei sindaci sarà la vigilanza sul perseguimento delle finalità istituzionalmente proprie dell’impresa sociale. 6. Rendicontazione e bilancio socialeTutte le organizzazioni esercenti un’impresa sociale devono tenere il libro giornale ed il libro degli inventari, e ciò in ogni caso, vale a dire indipendentemente dalla forma giuridica adottata.Viene poi richiesto il deposito, presso il registro delle imprese, di un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa.Quanto alla forma del documento contabile, il decreto non dispone un rinvio generalizzato alla normativa civilistica relativa al bilancio delle società per azioni e di capitali in genere (art.2423 ss c.c.). Grande rilievo assume l’obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale, secondo linee guida che dovranno essere stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentita l’agenzia per le Onlus. Tale documento è principalmente funzionalizzato a monitorare e a documentare, anno per anno, il perseguimento e, verosimilmente, il raggiungimento delle finalità ed obiettivi sociali dichiarati nello statuto d’impresa. 7. Impresa sociale, cooperative sociali e cooperative in generale. Critica all’utilità del nuovo istituto.Le cooperative sociali ed i loro consorzi i cui statuti prevedano la redazione del bilancio sociale  ed il coinvolgimento nell’adozione delle decisioni d’impresa dei lavoratori e dei destinatari dell’attività esercitata acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale. In realtà, e in conclusione, non si vede per il momento il vantaggio suscettibile di derivare ad una cooperativa, sociale e non, dall’assunzione della qualifica di impresa sociale, né dal punto di vista tributario, ché la nuova disciplina non prevede provvidenze fiscali di sorta, né dal punto di vista civilistico-sostanziale, essendo l’unico vantaggio rappresentato dalla concessione di una responsabilità limitata di cui le cooperative già godono per configurazione normativa del loro tipo sociale.

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