Con il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, convertito nella legge 248/06 sono stati introdotti numerosi adempimenti in ambito IVA.Li passiamo in rassegna anche alla luce dei chiarimenti intervenuti con l’emanazione della circolare 28/E delle Entrate diffusa il 4 Agosto 2006. Art. 37, commi 8-9 – Reintroduzione dell’obbligo dell’elenco clienti e fornitori ai fini IVA Sono stati ripristinati gli elenchi clienti e fornitori che saranno inviati esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate.Entro 60 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione dati IVA (fine di febbraio + 60 gg = 29 aprile) i contribuenti titolari di partita IVA devono presentare, esclusivamente per via telematica, l’elenco dei clienti nei cui confronti sono state emesse fatture e l’elenco dei fornitori, titolari di partita IVA, nei confronti dei quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA.Per ciascun soggetto devono essere indicati il codice fiscale e l’importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta nonché dell’importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Provvedimento futuro per elementi e modalità Verrà emanato un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per individuare gli elementi informativi da indicare negli elenchi e le modalità di presentazione degli stessi esclusivamente in via telematica.Il termine di invio telematico potrà essere differito in considerazione di difficoltà di natura tecnica o per particolari tipologie di contribuenti, in modo da evitare la concentrazione in un unico periodo delle attività di inoltro con conseguenti difficoltà del funzionamento dei sistemi informativi. Per l’anno 2006 l’elenco clienti dovrà essere compilato con l’indicazione dei soli soggetti titolari di partita IVA, mentre, a decorrere dall’anno d’imposta 2007, l’elenco clienti comprenderà tutte le fatture di vendita, anche quelle emesse nei confronti di consumatori finali. SanzioniPer l’omissione della comunicazione degli elenchi, nonché per l’invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicherà la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 471/97 (da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro).La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 4 agosto 2006 precisa che si rende applicabile il ravvedimento operoso. Art. 37, commi 18-20 – Novità in materia di attribuzione del numero di partita IVA Dal 1° settembre 2006 l’attribuzione del numero di partita IVA non avverrà più contestualmente ed automaticamente alla presentazione dei modelli AA7/7 o AA9/7. Infatti, i commi 15-bis e 15-ter, aggiunti all’articolo 35 del Dpr 633/72, stabiliscono che “l’attribuzione del numero di partita IVA è subordinato alla esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché all’eventuale preventiva effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività”. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno individuate specifiche informazioni da fornire all’atto della dichiarazione di inizio attività, le modalità con cui dopo i controlli potrà essere rilasciata una partita IVA provvisoria, che consente acquisti di beni e servizi tranne quelli intracomunitari, nonché le tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di partita IVA potrà essere subordinato alla presentazione di una polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria. Portata della novitàAnche se la norma non lo prevede, sembra di capire che le richieste di partita IVA provenienti per via telematica dai diversi soggetti (contribuenti, intermediari abilitati, Camera di Commercio) saranno temporaneamente sospese in attesa dei controlli. DecorrenzaQueste novita’ entrano in vigore dal 1^ novembre 2006.L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza programmeranno specifici controlli nei confronti dei contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita IVA.In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza potranno eseguire controlli mirati ad accertare l’esercizio effettivo dell’attività da parte dei contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita IVA anche prima del 1° novembre 2006. Dichiarazione di inizio attivitàSi ricorda che le dichiarazioni di inizio attività possono essere presentate (in duplice copia) a uno degli uffici delle Entrate (non è più necessario rivolgersi a quello competente per domicilio fiscale). Le dichiarazioni possono anche essere inoltrate (in unica copia) tramite servizio postale, per raccomandata, allegando la fotocopia di un documento d’identità. In questo caso, si considerano presentate nel giorno di spedizione. E’ anche possibile l’inoltro telematico, tramite Entratel o Internet, o rivolgendosi agli intermediari abilitati. In tal caso si considerano presentate nel giorno di trasmissione.Chi è tenuto all’iscrizione nel Registro delle imprese o alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) può presentare le dichiarazioni anagrafiche al Registro, che trasmetterà i dati in via telematica alle Entrate. Art. 37, commi 33-37 – Trasmissione telematica dei corrispettivi I soggetti esercenti commercio al minuto ed attività assimilate di cui all’art. 22 del decreto IVA, comprese le imprese che operano nella grande distribuzione, dovranno comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, con cadenza periodica, l’ammontare dei corrispettivi giornalieri conseguiti. La procedura che è già stata realizzata per la grande distribuzione ed altre imprese che operano in esercizi commerciali con superfici a 250 metri quadrati (150 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10 mila abitanti), dal prossimo anno sarà estesa a tutti i soggetti che non hanno l’obbligo di emettere fattura se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Viene così soppresso l’obbligo di certificazione dei corrispettivi (scontrini e ricevute fiscali) con la conseguente eliminazione della valenza fiscale dei registratori di cassa.Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Provvedimento futuro per modalità e terminiCon un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazione, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, comprese quelle previste dall’articolo 24 del DPR n. 633/72, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica.Anche la registrazione dei corrispettivi è superata ai fini IVA dal nuovo obbligo di trasmissione telematica che dovra’ avvenire distintamente per ciascun punto vendita.E’ necessario comunque attendere il suddetto provvedimento per meglio capire la portata delle novità.DecorrenzaQueste nuove disposizioni entrano in vigore il 1^ gennaio 2007 con l’obbligo di effettuare la prima trasmissione telematica entro il mese di luglio dello stesso anno, anche con riferimento ai dati relativi ai mesi precedenti. SanzioniIl mancato adempimento degli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi è punito con la sanzione amministrativa da mille a 4 mila euro, ma sono applicabili anche le disposizioni concernenti la violazione degli obblighi di registrazione, di cui all’articolo 6 del D.Lgs 471/97 e quelle relative alla violazione degli obblighi di regolare tenuta della contabilità, previste dall’articolo 9 dello stesso decreto. Credito d’impostaE’ stato introdotto un credito d’imposta pari a 100 euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a favore dei contribuenti che scelgono di adattare tecnicamente gli apparecchi misuratori in uso in funzione della trasmissione telematica dei dati registrati giornalmente.Il credito compete una sola volta indipendentemente dal numero dei misuratori adattati alle nuove funzionalità e, comunque, solo a seguito dell’avvenuta prestazione dell’intervento tecnico e del relativo pagamento. Portata del provvedimentoIn conclusione è opportuno ribadire che la portata della novità dal punto di vista oggettivo comporta la soppressione dell’obbligo di certificazione fiscale di cui all’art. 12 della legge 30 dicembre 1991, che aveva introdotto tale obbligo generalizzandolo su tutti i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale (libera alternativa prevista dal DPR 696/1996) per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in relazione alle quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non a richiesta del cliente. Dal punto di vista soggettivo la novità riguarda:- commercianti con autorizzazione di vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico o in spacci interni (compresi commercio ambulante, vendite a domicilio, per corrispondenza, con apparecchi di distribuzione automatica);- artigiani che vendono beni di propria produzione nei loro laboratori anche senza autorizzazione comunale;- soggetti che forniscono prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, mense aziendali o con apparecchi di distribuzione automatica;- imprese (anche artigianali) che prestano servizi in locali aperti al pubblico, presso i clienti o in forma ambulante;- imprese che effettuano trasporti di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;- istituti di credito ecc. per custodia e amministrazione titoli, ed altri servizi;- soggetti che effettuano talune operazioni esenti, ad es. finanziamenti, assicurazioni, affitti e locazioni, numeri da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 22 dell’art.10 del D.P.R. n. 633/1972.
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