I commi da n. 242 a n. 248 prevedono misure agevolative atte a favorire l’aggregazione tra aziende non collegate tra loro mediante operazioni di fusione scissione e conferimento d’azienda. In particolare: relativamente alle operazioni di fusione e scissione che si effettuano negli anni 2007 e 2008 viene riconosciuto, ai fini fiscali il valore dell’avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali derivanti dall’imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo che non ecceda i 5 milioni di euro, a condizione che i soggetti che risultano dall’operazione di aggregazione aziendale realizzata attraverso fusione o scissione siano ricompresi tra quelli indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del DPR 917/1986 (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative). I soggetti partecipanti, possono invece essere soggetti diversi da quelli sopra indicati. Il requisito è quindi richiesto unicamente in capo al soggetto agevolato che risulterà al termine dell’operazione; relativamente alle operazioni di conferimento effettuate in neutralità fiscale ai sensi dell’art. 176 del DPR 917/1986, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario, che deve essere un soggetto ricompreso tra quelli indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del DPR 917/86 (società di capitali ed enti commerciali), a titolo avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro. Le misure agevolative non sono automaticamente fruibili, ma è necessario, in via preventiva, presentare all’Agenzia delle entrate istanza di interpello, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti. In particolare le predette disposizioni agevolative si applicano unicamente qualora:a) alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni; b) le imprese che partecipano alle predette operazioni non facciano parte dello stesso gruppo societario;c) i soggetti non siano legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero non siano controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; d) le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni previste ai punti precedenti. E’ possibile quindi immediatamente notare come la disposizione tenda ad aggregare soggetti che non siano già facenti parte di un gruppo. Viene infatti preclusa l’agevolazione a qualsiasi soggetto che sia legato ad un altro da un mero rapporto, anche minoritario di partecipazione. Peraltro l’agevolazione, in caso di fusione e/o scissione è rappresentata unicamente dal disavanzo da concambio e non da annullamento.Ricordiamo come il disavanzo da annullamento si verifica quando tra la società incorporante e la società incorporata esiste un legame di partecipazione ed il valore della stessa iscritta nel bilancio della incorporante è superiore rispetto al patrimonio dell’incorporata.La differenza da concambio si verifica invece quando vi è un maggior valore nominale del capitale assegnato ai soci della società incorporata rispetto al valore contabile del patrimonio netto apportato. Questo è dovuto al fatto che i valori degli elementi attivi e passivi trasferiti sono generalmente iscritti a valori storici mentre l’aumento del capitale sociale è determinato sulla base di valori correnti o quantomeno in modo da salvaguardare l’equivalenza del valore effettivo delle nuove azioni emesse ed il valore effettivo del patrimonio netto incorporato.Contabilmente il disavanzo da concambio viene appostato alle attività o all’avviamento e di norma non è un costo fiscalmente riconosciuto. La disposizione in esame riconosce invece valore fiscale ai maggiori valori imputati, concedendo quindi piena deducibilità ai maggiori costi derivanti dai processi di ammortamento dei beni ai quali tale disavanzo viene attribuito. Tali beni possono essere sia materiali che immateriali e la scelta del bene al quale imputarli è lasciata alla discrezione del contribuente, ovviamente nel rispetto dei corretti principi civilistici e contabili. Pertanto i beni non potranno comunque mai essere iscritti ad un valore superiore a quello effettivo. L’agevolazione riconosciuta non è di poco conto in quanto consente di fatto di “rivalutare” gratuitamente i beni suddetti. Tale opportunità sarà però verosimilmente utilizzata prevalentemente dalle società diverse da quelle cooperative, in quanto, di norma, dalle fusioni tra le stesse non emergono disavanzi da concambio. Infatti, in virtù del principio di indivisibilità del patrimonio, normalmente i rapporti di cambio avvengono alla pari. Nel mondo della cooperazione è più frequente assistere a casi di incorporazioni di società commerciali controllate e/o collegate, ma in questo caso, come abbiamo visto non è prevista nessuna agevolazione in quanto, di norma da queste operazioni vengono generati avanzi o disavanzi da annullamento e non da concambio. Relativamente alle operazioni di conferimento, come sopra evidenziato, l’agevolazione si sostanzia nel riconoscimento, ai fini fiscali, dei maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario, a titolo avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.Anche in questo caso la disposizione porta evidenti vantaggi, in quanto consente di eseguire il conferimento a valori fiscalmente riconosciuti in capo al conferente e nel contempo concede la facoltà al conferitario di iscrivere i beni a valori correnti, facendo acquisire ai medesimi valori anche piena rilevanza fiscale. Da ultimo occorre rammentare che è stata prevista una disposizione antielusiva che prevede la decadenza dell’agevolazione qualora la società risultante dall’aggregazione nei primi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione: a) ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del DPR 917/1986 (trasformazione omogenea o eterogenea, fusione, scissione, conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento, scambi di partecipazioni, operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell’Ue);b) ceda i beni iscritti o rivalutati ai sulla base della disposizione in esame,fatta salva l’attivazione della procedura di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
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