circolare 17.2007

Entro il 28 febbraio 2007 deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, la comunicazione annuale dati IVA. Tale comunicazione deve essere predisposta utilizzando il modello ed il software disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Altri+modelli+Anno+2006/Altri+modelli+IVA/Italiano/ Circa l’ambito oggettivo e le modalità di compilazione e di trasmissione della stessa, rimandiamo alle nostre precedenti circolare n. 12 dell’11/02/2003 e n. 16 del 14/02/2005, nella quale abbiamo commentato le istruzioni al modello. SANZIONI La comunicazione annuale dati IVA ha mero carattere informativo e non dichiarativo, in quanto è diretta a fornire all’Amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente, i quali costituiranno una prima base di calcolo per la determinazione delle “risorse proprie” che lo Stato italiano deve versare al bilancio comunitario. Invero, come precisato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 25 gennaio 2002, e confermato nelle Istruzioni ministeriali alla comunicazione dati IVA, “la natura e gli effetti del nuovo adempimento non sono quelli propri della “Dichiarazione IVA”, bensì quelli riferibili alla comunicazione di dati e notizie. Attraverso la comunicazione il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale”. In conseguenza della natura non dichiarativa di tale comunicazione, risultano inapplicabili le ordinarie sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione. L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta invece l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, prevista dall’art. 11 del D. Lgs. n. 471/1997 per la omessa o inesatta comunicazione dei dati. Inoltre, non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, mediante gli istituti del ravvedimento o della dichiarazione integrativa, “eventuali errori nella compilazione devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale”. In proposito, alcune perplessità possono essere sollevate in relazione alla natura della violazione sopra indicata, sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997. Nel rispetto dei principi contenuti nello “Statuto dei diritti del contribuente”, infatti, la predetta norma dispone la non punibilità delle violazioni formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo.Tenuto conto che le violazioni inerenti il nuovo adempimento non sono suscettibili di ravvedimento, in quanto la comunicazione dati IVA non riveste natura dichiarativa e che i dati esposti nel modello non possono essere rettificati o integrati e infine che eventuali errori potranno essere corretti solamente in sede di dichiarazione annuale, appare quantomeno difficile sostenere che le violazioni in esame possano qualificarsi come violazioni che mirano a frapporre ostacoli all’attività di controllo e verifica.Ciò nonostante, occorre al momento attenersi alle indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria e considerare che l’omissione o l’inesattezza della comunicazione dati IVA dà comunque luogo ad una sanzione amministrativa, nella misura sopra citata.

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