Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con Decreto del 12 dicembre 2007 (pubblicato in G.U. n. 291 del 15/12/2007), ha modificato la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del Codice civile, portandolo dal 2,5% (percentuale precedentemente fissata con D.M. del 01/12/2003 a decorrere dal 1° gennaio 2004) al 3% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Sarà pertanto necessario tenerne conto anche per quanto concerne il ravvedimento operoso.
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