circolare 02.2009

L’art. 42, comma 5, del D.L. n. 207 del 30/12/2008 (c.d. Decreto “milleproroghe”) ha prorogato al 2 febbraio 2009 il termine per l’integrazione documentale delle domande di ammissione al beneficio del 5 per mille regolarmente presentate per gli anni 2006 e 2007. Tale norma consente agli enti del volontariato e alle ONLUS che hanno tempestivamente presentato la domanda di iscrizione, ma sono stati in seguito esclusi per mancato o tardivo invio della dichiarazione sostitutiva, ovvero per averla prodotta in maniera incompleta (es.: mancata allegazione copia documento di identità, mancata sottoscrizione, utilizzo di modulo non conforme e privo delle indicazioni necessarie, ecc.), di poter regolarizzare la propria posizione. In altri termini, si tratta dei soggetti non ammessi a fruire del beneficio del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2006 e/o 2007, a causa di inadempienze procedurali dagli stessi commesse, e conseguentemente inseriti nell’elenco dei soggetti esclusi dal beneficio (elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate). Si ricorda che i soggetti interessati al 5 per mille per l’anno 2006 erano i seguenti:- ONLUS di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460 (comprese le cooperative sociali, in quanto ONLUS di diritto);- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n° 383;- associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460. I soggetti interessati al 5 per mille per l’anno 2007 erano i seguenti:- ONLUS di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460 (comprese le cooperative sociali, in quanto ONLUS di diritto);- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n° 383;- associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 460 del 1997. Al fine della regolarizzazione, i rappresentanti legali degli enti esclusi devono trasmettere, a mezzo raccomandata R.R., alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito l’ente ha la sede legale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il perdurare del possesso dei requisiti previsti. Tale dichiarazione deve essere spedita, a pena di decadenza, entro il 2 febbraio 2009.Essa va obbligatoriamente redatta sui moduli conformi ai modelli previsti per le annualità di riferimento (allegato 2 al D.P.C.M. del 20/01/2006, per l’anno 2006; allegato 2 al D.P.C.M. del 16/03/2007, per l’anno 2007), allegando fotocopia del documento di riconoscimento dell’attuale legale rappresentante dell’ente che sottoscrive. Come specificato nel sito dell’Agenzia delle Entrate, gli enti esclusi per motivi di carattere procedurale per entrambe le annualità 2006 e 2007, devono produrre due dichiarazioni sostitutive di atto notorio utilizzando i rispettivi moduli previsti per le annualità di riferimento ed allegando a ciascuna di esse fotocopia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive. Le dichiarazioni vanno inviate con due distinte raccomandate R.R. alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia precisa, inoltre, che i soggetti esclusi per aver presentato la dichiarazione sostitutiva oltre il termine originario del 30 giugno 2006 (per l’anno 2006), ovvero del 30 giugno 2007 (per l’anno 2007) non sono tenuti a produrre una nuova dichiarazione sostitutiva, purché quella originariamente prodotta risulti completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente firmatario della stessa. La nuova disposizione non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche per gli anni 2006 e 2007 e alle fondazioni nazionali di carattere culturale (relativamente al solo esercizio 2007), le quali erano state ammesse al riparto del 5 per mille in virtù, rispettivamente, dell’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 159 del 2007, e dell’articolo 45, comma 1 bis del D.L. n. 248 del 2007.Tali enti, infatti, hanno già potuto definire le proprie posizioni grazie al D.P.C.M. 24 aprile 2008. Le Direzioni Regionali provvederanno al censimento ed alla validazione delle dichiarazioni sostitutive pervenute ed al controllo delle stesse secondo i criteri indicati nel D.P.C.M. del 20 gennaio 2006 (per l’esercizio finanziario 2006) e nel D.P.C.M. 16 marzo 2007 (per l’esercizio finanziario 2007).

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