circolare 32.2009

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 il D.L. n. 78 di pari data emanato dal Governo per fronteggiare lo stato di crisi contingente.Ricordiamo che il decreto legge in questione è già in vigore dal 1° luglio u.s. e affinché non perda la propria efficacia deve essere convertito in legge entro il 30 agosto 2009.In questo iter di trasformazione in legge, con tutta probabilità, il decreto subirà delle profonde modifiche ed integrazioni che ne altereranno la portata. In attesa di queste ulteriori modifiche, analizziamo qui di seguito i principali interventi di carattere fiscale del provvedimento. Art. 5Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari Si tratta di una agevolazione per le imprese che a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2010, effettueranno degli investimenti in macchinari ed apparecchiature. Il beneficio è pari ad una detassazione (variazione in diminuzione in RF) del 50% di tali investimenti che si andrà ad affiancare all’ordinario ammortamento del cespite. Tale detassazione varrà sul periodo d’imposta 2010 (non è chiaro il periodo d’imposta per quei soggetti con periodo a cavallo), mentre gli investimenti che produrranno la suddetta variazione in diminuzione, come già anticipato, saranno quelli effettuati nel periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010. La norma parla di detassazione di reddito d’impresa: quindi sono comprese sicuramente le cooperative, oltre le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali. Restano invece fuori gli investimenti dei professionisti. Passando al cuore dell’agevolazione esaminiamo quali possono essere gli investimenti agevolabili: la norma parla di macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007.Non si tratta di macchine di uso comune, bensì di beni e attrezzature utilizzate più frequentemente nell’industria metalmeccanica.Citiamo ad esempio:28.11 Motori e Turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli);28.11.1 Motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili);28.15. Cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici);28.21. Forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento;28.22. Macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione. I suddetti beni (elencati solo in parte), devono essere beni strumentali da iscrivere nelle immobilizzazioni e destinati a rimanere investiti durevolmente nell’impresa. In dottrina si discute se l’acquisizione di tali beni possa avvenire anche mediante contratto di leasing, appalto, beni usati ed altro: situazioni che si auspica vengano chiarite in sede di conversione del provvedimento.Dalla lettura dell’iter di conversione del decreto sembrerebbe in previsione un ampliamento della tipologia di beni oggetto di investimento che porterebbe ad una più ampia potenziale platea di contribuenti.Infine la norma inserisce una clausola di decadenza del beneficio ed una di preclusione al beneficio:• l’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;• i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. Art. 6Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.In pratica ci si aspetta una revisione delle aliquote di ammortamento dei beni ad avanzato deperimento tecnologico, ma tale revisione potrebbe andare a discapito di una riduzione di aliquote di ammortamento di altri beni d’impresa, visto che il provvedimento parla di compensazione con diversi coefficienti per beni industrialmente meno strategici. Art. 9Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni Questo provvedimento, non propriamente di natura fiscale, ha comunque un’importanza fondamentale per il mondo delle cooperative (in particolar modo per le cooperative sociali) che vantano ingenti crediti con la pubblica amministrazione.Il provvedimento prevede una serie di disposizioni che riguardano i futuri impegni della pubblica amministrazione, nonché altre per impegni già assunti ed esigibili al 31/12/2008 ed ancora in “sofferenza” alla data di pubblicazione del presente decreto. Quindi per il futuro, le pubbliche amministrazioni entro il 31/12/2009 devono adottare le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per le somministrazioni, forniture ed appalti. Tali misure sono pubblicate sul sito internet delle varie amministrazioni.In pratica il funzionario che formula l’impegno di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio. La violazione di tale obbligo prevede delle responsabilità disciplinari ed amministrative. Per il passato purtroppo il provvedimento sembra un po’ fumoso: in pratica ci sarà un decreto che rileverà il debito al 31/12/2008 ed ancora in essere al 1° luglio 2009 (data di pubblicazione del presente decreto). Seguirà poi un ulteriore provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato che metterà a disposizione delle somme con le quali si inizierà a saldare tale debito pregresso. Chiaramente su tale pregresso non sono assolutamente ipotizzabili i tempi di soddisfacimento dell’ingente debito contratto dall’amministrazione pubblica. Art. 10Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali L’articolo in argomento ha introdotto tutta una serie di restrizioni nell’uso della compensazione di crediti Iva al fine di prevenire gli abusi di crediti inesistenti o non spettanti.Ma ha anche introdotto una beneficio per l’impresa: l’innalzamento del limite di compensazione annuale che passa da 516.456,90 euro a 700.000 euro. Si ricorda che tale limite opera per anno solare e non per periodo d’imposta e quindi indipendentemente dal fatto che si tratti di soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare o a cavallo, il tetto delle compensazioni va valutato per anno solare e quindi il nuovo limite decorrerà a partire dell’anno 1/1/2010 – 31/12/2010. Per quel che riguarda il contrasto agli utilizzi impropri di crediti Iva sono state introdotte le seguenti misure di contrasto:1) per i crediti annuali o infrannuali Iva superiori a 10.000 euro, l’utilizzo in compensazione può essere effettuato a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.Tale nuovo termine di compensazione, mentre non comporta gravi disagi per i crediti infrannuali, diventa particolarmente pesante per i crediti annuali che secondo la previgente normativa potevano essere utilizzati a partire dal giorno successivo alla chiusura dell’anno solare indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione. In pratica un credito Iva annuale del 2008 poteva essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2009. L’unica accortezza da considerare era che in caso di utilizzo dell’intero credito prima della presentazione della dichiarazione, l’eventuale rettifica di detrazione dell’Iva di alcuni acquisti, come anche la modifica del pro-rata di indetraibilità, poteva determinare un risultato diverso rispetto a quello stimato con un conseguente utilizzo improprio di un credito inesistente.Con la nuova formulazione dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1991, tale problema non potrà più verificarsi.2) per evitare che il contribuente che intenda utilizzare il credito Iva debba attendere la presentazione dell’intero modello Unico, normalmente trasmesso telematicamente entro il 30 settembre, ha inserito un comma all’art. 3 del D.p.r. 322/1998 prevedendo la possibilità di presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma in maniera tale da anticipare la presentazione per la successiva compensazione a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione.3) Questa nuova possibilità di presentazione in forma autonoma della dichiarazione Iva ha indotto il legislatore ad esonerare alla comunicazione dati Iva quei contribuenti che presentano la dichiarazione Iva entro febbraio.4) Per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva superiori a 10.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere un visto di conformità delle dichiarazioni da cui emerge il credito da parte di iscritti agli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro.In alternativa la dichiarazione è sottoscritta oltre che dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione relativamente a quei contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile. Sono previste pesanti sanzioni in caso di dichiarazioni mendaciDecorrenza: ciò che ha preoccupato la maggior parte dei contribuenti ed operatori di settore, era proprio la decorrenza che sembrava essere immediata.Poi l’Agenzia delle Entrate con Comunicato Stampa del 2 luglio 2009 ha chiarito che le nuove regole di compensazione non interessano i versamenti in scadenza a luglio a carico dei contribuenti, persone fisiche e società.Le nuove disposizioni introdotte dalla manovra anticrisi avranno effetto a decorrere dall’1 gennaio del 2010, anche per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno scorso.Le stesse conclusioni, data la  sistematicità del quadro normativo, valgono anche per le compensazioni degli importi derivanti dalle istanze di rimborso trimestrali.Pertanto, fino al 31 dicembre  2009 le attuali modalità di esercizio delle compensazioni non saranno soggette a modifiche.Art. 12Contrasto ai paradisi fiscali Nuova stretta sui paradisi fiscali: in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. Art. 23 (comma 13)Proroga di termini – Comunicazione unica per la nascita dell’impresa Dal primo di ottobre 2009 scatta la possibilità (salvo ulteriore proroga) di nascita di un’impresa mediante la comunicazione unica da inoltrare al registro imprese che consentirà all’assolvimento previdenziale, assistenziale fiscale e per l’attribuzione del codice fiscale e della partita Iva.

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