E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 161 (Suppl. Ord. 110) del 14 luglio 2009, la legge n. 88 del 7 luglio 2009 (Legge Comunitaria 2008) recante “Disposizioni per l’a-dempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008”. Si tratta di un provvedimento che contiene una serie di misure che consen-tono all’Italia di uniformare la normativa interna a quella comunitaria.L’entrata in vigore del provvedimento decorre, in linea generale, dal 60° giorno successi-vo alla sua pubblicazione in G.U. (e dunque dal 12 settembre 2009) ma alcune delle nuove norme sono già in vigore essendo valide già dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (e dunque dal 15 luglio 2009).La modifica più significativa è quella che riguarda il valore normale quale strumento di accer-tamento: si è infatti finalmente intervenuti su una norma molto criticata, l’art. 35 del DL 223/06 (c.d. decreto Visco-Bersani), che aveva ampliato il potere di accertamento da parte degli uffici finanziari nei casi di trasferimenti immobiliari consentendo “accertamenti automati-ci” nel caso in cui il al valore normale degli immobili trasferiti, fosse superiore al corrispettivo dichiarato.E’ stata inoltre recepita la definizione di “valore normale” contenuta nella direttiva comunita-ria 2006/112/CE e, contestualmente, proposto un ridimensionamento, rispetto alla normativa vigente, dell’utilizzo di tale criterio ai fini della determinazione della base imponibile fiscale nel-le ipotesi di cessioni gratuite e assegnazioni di beni d’impresa, in favore di un maggiore utilizzo del principio del costo di acquisto o del costo sostenuto.Vediamo in dettaglio le novità apportate dalla legge in commento. Accertamento del valore degli immobili: cancellazione degli “accertamenti automati-ci” basati sul valore normale In estrema sintesi, in base alle modifiche introdotte dalla Legge Comunitaria 2008 agli articoli 54 del DPR 633/72 e 39 del DPR 600/73, sia ai fini dell’IVA sia delle imposte dirette, lo sco-stamento tra “valore normale” e valore dichiarato nelle cessioni immobiliari non può formare oggetto di accertamento “automatico”. E’ opportuno peraltro ripercorrere brevemente il quadro normativo introdotto nel 2006 come oggi modificato. Come si ricorderà, tra le misure finalizzate al “contrasto dell’evasione” contenute nel DL 223/2006 (convertito dalla Legge 248/2006) figuravano le nuove disposizioni in materia di ac-certamento/rettifica delle cessioni immobiliari. Tali misure riguardavano sia il profilo IVA (art. 35, comma 2) che quello delle imposte dirette (art. 35, comma 3). In materia di IVA l’art. 35, comma 2, aveva aggiunto al comma 3 dell’art. 54, DPR 633/72, un nuovo periodo in base al quale: “Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative per-tinenze, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata anche se l’esistenza delle o-perazioni imponibili o l’inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’articolo 14 del presente de-creto.”In sostanza all’Ufficio veniva data la possibilità di rettificare direttamente (e automaticamente) la dichiarazione annuale IVA nel caso in cui il corrispettivo della cessione di un bene immobile e relative pertinenze venisse dichiarato in misura inferiore al valore normale del bene medesimo . In materia di imposte dirette era stato modificato l’accertamento c.d. “analitico-induttivo” prevedendo con l’art. 35, comma 3, l’aggiunta di un nuovo periodo alla lett. d) del comma 1 dell’art. 39, DPR n. 600/73, in base al quale: “Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata anche se l’infedeltà dei relativi ricavi viene de-sunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917.” A seguito di quanto sopra l’Ufficio poteva “provare” l’esistenza di attività non dichiarate (e per-tanto rettificare in aumento l’ammontare dei ricavi) semplicemente sulla base del valore nor-male dell’immobile oggetto della cessione. Il predetto valore normale finiva pertanto con l’integrare di per sé una presunzione legale relativa che consentiva all’Ufficio di attivare l’accertamento di maggiori ricavi non dichiarati . L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 28/E del 2006 aveva poi specificato che l’Ufficio potrà “rettificare direttamente il reddito d’impresa tenendo conto del <> dei beni immobili ceduti quando questo risulti superiore al corrispettivo dichiarato, senza dover preven-tivamente dimostrare, ad esempio, l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione ovvero l’irregolare tenuta delle scritture contabili ai sensi del successivo com-ma 2 del medesimo articolo 39”. Con successive disposizioni era stato poi specificato che il valore normale è determinato con riferimento ai valori periodicamente definiti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (c.d. “valori OMI”) dell’Agenzia del territorio. L’art. 35, comma 4, del predetto DL 223/06 aveva inoltre abrogato l’art. 15 del DL 41/95 in base al quale l’Ufficio non poteva procedere a rettificare il corrispettivo dichiarato ai fini IVA dalle parti relativamente alle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, nel caso in cui lo stesso risultasse superiore al c.d. “valore catastale” dell’immobile (rendita catastale rivalutata moltiplicata per i coefficienti). Queste norme avevano avuto un impatto significativo anche sulle cooperative edilizie per le quali, come si ricorderà, in vigenza del suddetto DL 41/95 abrogato, era stato precisato che l’Amministrazione finanziaria non poteva procedere alla rettifica qualora il minor corrispettivo fosse giustificato da condizioni oggettive o derivasse dall’applicazione di specifiche disposizioni normative, ovvero qualora l’assegnazione venga effettuata, come di regola per le cooperative edilizie, al costo di costruzione. Le norme introdotte in materia di rettifica ai fini IVA avevano fin da subito sollevato fra gli ad-detti ai lavori perplessità in merito alla compatibilità delle nuove disposizioni con la normativa comunitaria, che non consente deroghe alla regola che fissa la base imponibile dell’IVA nel corrispettivo effettivamente pattuito dalle parti. A tale proposito era anche stata presentata da parte dell’associazione italiana dottori commercialisti una denuncia alla Commissione Europea la quale aveva già dato avvio a una contestazione preliminare nei con-fronti dell’Italia. Il legislatore italiano è quindi intervenuto per riportare a conformità la normativa nazionale IVA andando ad abrogare le suddette norme in materia di rettifica automatica sia ai fini IVA (al fine di evitare una più che probabile condanna della Corte di giustizia UE) che ai fini delle imposte dirette, probabilmente per ragioni di sistematicità delle norme. Le suddette novità decorrono dal 15 luglio 2009, ovvero dal giorno successivo alla pubblica-zione in G.U. della legge in commento. Da tale data viene pertanto meno la possibilità per l’Amministrazione di procedere ad accertamenti/rettifiche basati esclusivamente sul valore normale e questo, ovviamente, anche con riferimento a trasferimenti im-mobiliari avvenuti in precedenza ma non ancora accertati. Per quanto riguarda gli effetti delle novità sul contenzioso in essere occorre distinguere fra IVA e imposte dirette. I giudici tributari dovranno tener conto delle nuove norme in sede di esame dei ricorsi per quanto riguarda l’IVA per la quale non vi è alcun dubbio che l’abrogazione discende dalla in-compatibilità della norma italiana rispetto a quella sovra ordinata comunitaria; tale incompati-bilità, oltre ad essere oggi implicitamente riconosciuta dallo stesso legislatore italiano con que-sto dietrofront, risulta infatti in maniera evidente dalla lettura degli atti parlamentari. Ne di-scende che, secondo i principi del diritto comunitario, tale norma è da considerarsi priva di ef-fetti fin dalla sua nascita. Più complesso appare invece decifrare l’effetto che queste novità avranno sui contenziosi rela-tivi ad accertamenti di imposte dirette. In questo caso infatti le norme abrogate restano pie-namente valide per tutto il periodo della loro vigenza e occorrerà probabilmente cercare di far leva su considerazioni di ordine sistematico. Non è stata invece cancellata un’ulteriore presunzione nella determinazione del valore normale in esame, e cioè quella introdotta dal comma 23-bis del già citato art. 35 a mente del quale per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanzia-menti bancari il valore normale non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanzia-mento erogato all’acquirente. Per effetto delle modifiche in commento il valore normale non potrà più essere utilizzato quale “presunzione legale relativa” con inversione dell’onere della prova sul contribuente, ma potrà rilevare quale presunzione semplice in grado, se confortato da altri elementi di supporto e integrazione, di costituire una presunzione qualificata (ossia, grave, precisa e concordante). Modifiche alla base imponibile IVA per alcune operazioni Le altre novità di rilievo introdotte dalla Legge Comunitaria 2008 nella disciplina IVA riguarda-no essenzialmente: a) le operazioni gratuite,b) le operazioni fra soggetti collegati (contrasto del “transfer price”),c) i veicoli e i telefoni cellulari messi a disposizione dei dipendenti,d) la nuova nozione di “valore normale”. Tutte le suddette novità decorrono dal 12 settembre 2009, ovvero dal 60° giorno successi-vo alla pubblicazione in G.U. della legge in commento. a) le operazioni gratuite Viene riformulato l’art. 13 del DPR 633/72 stabilendo che per le cessioni gratuite, per l’autoconsumo e per le assegnazioni ai soci, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati al momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi gratuite o “auto-consumate”, analogamente, la base imponibile è costituita dalle spese sostenute dal sog-getto passivo per l’esecuzione delle prestazioni stesse.La modifica, che mira ad uniformare la disciplina nazionale alle regole comunitarie, dovreb-be portare un significativo cambiamento del criterio: dal “valore normale” al prezzo d’acquisto o al costo.In particolare, secondo i primi commenti, sembra che la base imponibile debba quantificarsi non tanto nel prezzo d’acquisto “storico” ma in un prezzo “attualizzato” al momento in cui le operazioni sono effettuate. b) le operazioni fra soggetti collegati (contrasto del “transfer price”) Sempre nell’art. 13 del DPR 633/72 vengono recepite le disposizioni antielusive (contenute in una direttiva del 2006) in materia di base imponibile delle operazioni fra soggetti col-legati e con limitazioni soggettive del diritto alla detrazione in un quadro di contra-sto dei prezzi “di comodo”.In base a tale novità si assume quale base imponibile il valore normale in luogo del diverso corrispettivo (inferiore o superiore al valore normale) concordato al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:- operazioni poste in essere da società che direttamente o indirettamente controllano la controparte, ne sono controllate oppure sono controllate dalla stessa società che con-trolla la controparte;- il diritto alla detrazione di una delle parti risulti migliorato per effetto di operazioni effet-tuate per un corrispettivo inferiore o superiore al valore normale. c) i veicoli e i telefoni cellulari messi a disposizione dei dipendenti Ancora nell’art. 13 del DPR 633/72 viene riformulata la lettera d); sulla scorta di tale modi-fica, per la messa a disposizione effettuata dal datore di lavoro verso i propri dipendenti di veicoli stradali a motore nonché di telefonini (e relative prestazioni di gestione) la base imponibile, costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferio-re, non sarà più costituita dall’importo del “fringe benefit” calcolato ai fini reddituali, ma sarà individuata secondo appositi criteri che saranno fissati da un futuro de-creto ministeriale. d) la nuova nozione di “valore normale” Per quanto riguarda, infine, la determinazione del valore normale, la Legge Comunita-ria 2008 ha riformulato l’art. 14 del DPR 633/72 per riallinearne il contenuto alla direttiva n. 112.Il nuovo testo dell’art. 14 stabilisce ora che “per valore normale si intende l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione”.Qualora non siano accessibili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende il prezzo di acquisto o di costo per le cessioni di beni e le spese sostenu-te dal soggetto passivo per l’esecuzione delle prestazioni di servizi.
Lascia un commento