circolare 2.2010

In data 15/01/2010 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet la Circolare n. 1 del 15/01/2010, con la quale fornisce precisazioni che chiariscono alcuni degli aspetti rimasti in sospeso sulle novità in materia di compensazione dei crediti IVA, introdotte dall’art. 10 del D.L. n. 78/2009.In particolare sono stati forniti i seguenti chiarimenti: 1) Credito IVA 2008 e crediti trimestrali IVA 2009: compensabili con le regole precedenti fino alla data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2009; 2) Utilizzo crediti IVA in compensazione “interna” anche per importo superiore a 10.000 o 15.000 euro: non rientrano nelle nuove disposizioni ancorché eseguite tramite modello F24; 3) Progressione utilizzo credito: è possibile utilizzare crediti fino a 10.000 euro prima della presentazione della dichiarazione (con mod. F24 via Entratel o Fisconline) ma occorre attendere la presentazione della dichiarazione (con o senza visto a seconda dell’importo da portare in compensazione) prima di compensare importi che eccedano tale limite. Una volta presentata la dichiarazione occorre attendere almeno dieci giorni prima di presentare mod. F24 portanti compensazioni che saranno recepite dal sistema solo se portanti una data di “effetto” non inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Esempio: dichiarazione IVA presentata in data 28 febbraio 2010 – il primo mod. F24 portante compensazione di credito IVA può essere presentato solo a partire dal giorno 10 marzo 2010 e deve portare una data di addebito non antecedente il 16 marzo 2010; 4) “Emendabilità della scelta”: se un contribuente presenta la dichiarazione senza visto di conformità, si pone nelle condizioni di compensare importi su base annua non superiori a 15.000 Euro. Qualora, successivamente, decidesse di innalzare l’importo del credito compensabile oltre il predetto limite, è possibile presentare una dichiarazione correttiva/integrativa portante il visto di conformità. Ovviamente, solo dopo la presentazione ed alle condizioni previste dalla legge, sarà possibile compensare ulteriori crediti; 5) Crediti IVA infrannuali portati in compensazione ed eccedenti il limite di 10.000 euro: il credito Iva Annuale è ben distinto da quello trimestrale: quest’ultimo è dotato di un plafond autonomo da quello annuale oltre a regole peculiari circa l’utilizzabilità.In particolare per l’utilizzo del credito trimestrale non è necessaria né la trasmissione della dichiarazione annuale, né alcun visto di conformità sulle istanze IVA TR. Secondo la circolare 1/E per l’utilizzo del credito infrannuale è necessario tener presente le seguenti regole:• credito inferiore a € 10.000: liberamente utilizzabile;• credito superiore a € 10.000: è necessario attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza (modello IVA TR) Nel caso in cui in un trimestre venga utilizzato un credito in compensazione inferiore a 10.000 euro, nel trimestre successivo il contribuente potrà utilizzare l’eventuale nuovo credito, liberamente, sino al raggiungimento del tetto dei 10.000 euro, mentre per l’eccedenza dovrà attendere la decorrenza del sedicesimo giorno dalla presentazione dell’istanza. Inoltre con riferimento al tetto della compensazione trimestrale, la circolare specifica che esso è riferito all’ammontare complessivo dei crediti dei tre trimestri dell’anno in corso.L’utilizzabilità del credito infrannuale sino ad € 10.000 può essere effettuato anche con sistema Home Banking. Le eccedenze rispetto ai suddetti 10.000 euro, dovranno essere utilizzati mediante i servizi telematici di pagamento dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). La circolare precisa inoltre che il limite annuo di 10.000 o 15.000 euro “funziona” per anno di imposta. Significa che non si cumulano i crediti IVA risultanti dalla dichiarazione per l’anno 2009 con i crediti IVA risultanti da istanze trimestrali del 2010, che potranno pertanto essere utilizzati seguendo le regole a ciascuno applicabili in funzione del superamento o meno dei limiti stessi, come sopra esemplificato. Viene confermata la possibilità di presentazione della dichiarazione in forma autonoma, anziché unificata, dal 1° febbraio al 30 settembre di ogni anno per tutti coloro che intendono utilizzare in compensazione ovvero a rimborso, il credito annuale Iva, anche nel caso in cui sia inferiore a 10.000 euro.Restano quindi obbligati alla dichiarazione unificata i soli soggetti con Iva a debito. Infine, con riguardo ai crediti Iva disponibili in seguito ad operazioni straordinarie, viene precisato che i crediti maturati in capo a più soggetti, costituiscono ciascuno un autonomo plafond a disposizione del soggetto risultante dall’operazione che potrà disporne utilizzando modelli F24 distinti, in ciascuno dei quali dovrà indicare il codice fiscale del soggetto in capo a cui il credito si è originariamente originato. L’Agenzia delle Entrate “consiglia” di presentare con congruo anticipo i mod. F24 al fine di disporre del tempo necessario per “riparare” in caso di scarto del modello da parte del sistema. Consigliamo chi dovesse (o pensasse di dover) utilizzare crediti superiori ai 10.000 euro su base annua di utilizzare in ogni caso il mod. F24 via Entratel o Fisconline.

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