circolare 27.2010

Premessa – Con l’approssimarsi della prima scadenza per i versamenti delle imprese soggette a studi di settore, fissata il 6 luglio 2010, le imprese affrontano la compilazione degli studi di settore per valutare la loro posizione rispetto ai calcoli di congruità di GERICO.Qualche difficoltà preliminare sulla scelta dell’eventuale modello di studi da compilare, può nascere per le imprese cosiddette “multiattività”, cioè che hanno dichiarato all’agenzia delle entrate lo svolgimento di più attività ricadenti sotto diversi codici ATECO e quindi soggetti o meno a diversi studi di settore.Per tali imprese si pone il problema di identificare correttamente quale tipologia di modelli compilare (studi di settore o parametri, indicatori di normalità economica –INE-) e quali conseguenze nascono in caso di eventuale incongruità rispetto a possibili accertamenti d’ufficio.Le disposizioni relative alla cosiddetta multiattività, cioè ai casi di esercizio di varie attività di impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, sono state profondamente innovate (e semplificate), con effetto dal periodo d’imposta 2007, con il D.M. 11.2.2008 e con la relativa circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate, la C.M. 1.4.2008, n. 31/E.Annotazione separata per i ricavi – L’art. 1, co. 1, D.M. 11.2.2008 dispone che «i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, per almeno una delle quali risultano approvati gli studi di settore, annotano separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate, nonché quelli derivanti dall’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso».La norma non fa alcun riferimento ad un ammontare minimo dei ricavi derivanti dalle attività secondarie.L’annotazione separata risulta quindi: estesa a soggetti prima esclusi dalla stessa (cioè tutti quelli che esercitano più attività delle quali almeno una assoggettata a studi di settore); semplificata nelle modalità operative perché l’annotazione riguarda le sole componenti positive, con piena libertà di determinare le modalità di tenuta (contabilità separata o schede extracontabili o conti dedicati). Modalità di applicazione degli studi di settore – Dal 2007 viene applicato lo studio di settore relativo all’attività (o alle attività ricadenti nel medesimo studio) «da cui deriva nel periodo d’imposta la maggiore entità dei ricavi». Quindi, se l’attività o le attività prevalenti sono soggette ad uno studio di settore, quest’ultimo dovrà essere applicato sull’intero ammontare dei ricavi.Si dovrebbe ritenere che tale regola debba essere applicata anche al caso in cui l’attività prevalente sia soggetta ai parametri od esclusa (sia da questi ultimi che dagli studi).Quindi ad esempio nel caso in cui l’attività prevalente sia soggetta a parametri, mentre quella non prevalente soggetta a studi, andranno applicati i parametri sull’attività complessivamente considerata, così come il caso di attività prevalente non soggetta (né a parametri, né a studi) le altre soggette a parametri o studi, non andranno applicati gli studi (e quindi parametri) sull’intera attività.Accertamento connesso alla multiattività – Si possono ipotizzare due casi:1) i ricavi relativi all’attività prevalente sono pari o superiori al 70%  del totale dei ricavi dichiarati. In questo caso, gli studi di settore vengono utilizzati per l’ accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate; 2) i ricavi relativi all’attività prevalente sono inferiori al 70% del totale dei ricavi dichiarati. In tal caso, a sensi dell’art. 2, D.M. 11.2.2008, «i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore (…) sono utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie (…)». Non c’è quindi nessuna attività “automatica” e diretta di accertamento derivante da eventuali incongruità (in tabella si è riportata la dicitura “nessuna”).Tabella di orientamentoLa tabella si propone di sintetizzare i casi ricorrenti di multiattività e le conseguenze in termini di compilazione dei modelli e di accertamento conseguente. Poichè le casistiche esaminate possono non essere esaustive, si resta a disposizione per l’implementazione della tabella rispetto a casi non trattati.

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