Ormai la Corte di Cassazione, con decine di sentenze, ha purtroppo confermato e reso consolidato l’orientamento cosiddetto “catastale” della ruralità, fissato dalle sezioni unite nel luglio/agosto 2009 (Cass. SS.UU. n.18565/2009), per cui ai fini dell’esenzione ICI solo i fabbricati accatastati in categoria A/6 e D/10 hanno il titolo di ruralità valido ai fini della non debenza del tributo ICI.Questa sconcertante decisione, avulsa dalla norma (art.9, commi 3 e 3-bis del D.L.557/93), da qualunque criterio di tecnica catastale (vedi Circolare dell’Agenzia del Territorio n.10933 del 26/2/2010 e, soprattutto, da una realtà che ci dice essere pressoché inesistenti i fabbricati di categoria A/6 e ancora molto rari quelli di categoria D/10, è frutto di motivazioni difficilmente comprensibili. Così dobbiamo prendere atto che, chi non ha fabbricati classificati nelle predette categorie A/6 e D/10 (e fino a che non li avrà), non potrà vantare la ruralità fiscale ai fini ICI e si troverà con ogni probabilità a subire l’accertamento dei Comuni ed il conseguente obbligo di pagare imposte, interessi e (come purtroppo dimostra il recente comportamento di vari Comuni) sanzioni. Vi è da segnalare che, nonostante la posizione della Cassazione, ancora vari giudici di merito delle Commissioni tributarie si discostano da quella che si appalesa sempre più come una posizione insostenibile e a rimedio della quale sempre più si invoca un ulteriore intervento legislativo che chiarisca ciò che invero a tutti (giudici di merito, la stessa Cassazione –sent.24299/2009-, Agenzia del Territorio, dottrina), tranne che alla Cassazione, è sembrato chiaro: la ruralità dei fabbricati prescinde dalle risultanze catastali e fa riferimento esclusivamente all’articolo 9, comma 3 (abitazioni) e 3-bis (fabbricati strumentali) del D.L.557/93 e successive modifiche e integrazioni. EFFETTI SULLA SITUAZIONE ATTUALE Rinviando anche alle nostre circolari n.46 del 18/11/2009 e n.23 del 7/6/2010 per un commento agli eventi fondamentali del 2009/2010, vi è da dire che, pur in presenza della posizione della Suprema Corte, le pronunce delle commissioni di merito (Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali), che se ne sono discostate, sono davvero numerose. Si citano, tra le altre: – CTR Bologna n.105 del 24/11/2009, – CTR sez.staccata di Parma del 17/11/2009, n.4.23.10, – CTP Reggio Emilia del 3/12/2009, n.220 – CTP Terni del 13/4/2010 n. 76.02.10 – CTP Treviso del 26/7/2010, n.84 – CTP Modena del 27/10/2010, n.297-298-299-300. Ciò a riprova di una posizione che davvero non convince e che rappresenta l’art.23, comma 1-bis, D.L. 207/2008, con profili di palese incostituzionalità. Invero, a parte un auspicato intervento legislativo (in attesa del quale la Cassazione procede in modo inappellabile a emettere sentenze negative per i fabbricati rurali non accatastati in A/6 e D/10), l’unica alternativa forte potrebbe essere una declaratoria di incostituzionalità dell’art.23, comma 1-bis, nella misura in cui crea situazioni di disparità che già hanno indotto la Corte Costituzionale a dichiarare l’incostituzionalità di altre norme.A tal proposito, si riporta per inciso la motivazione di incostituzionalità espressa dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 227/2009, che ha dichiarato l’incostituzionalità della legge “blocca-rimborsi” ICI: “Una siffatta disposizione ……è incompatibile col rispetto del principio di eguaglianza in quanto fonte di ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali…”.Basti pensare alle seguenti situazioni di fatto, in cui il criterio “catastale” crea disparità o illogicità di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche.Si ricorda che l’incostituzionalità di una norma può essere sollevata da qualunque giudice in qualunque grado (anche Provinciale) del contenzioso. Alcune situazioni di disparità o illogicità:1) Imprenditore agricolo che ha censito le unità immobiliari prima del marzo 1998: il Catasto ne riconosce le caratteristiche fiscali di ruralità ai sensi dell’art.9, commi 3 e 3-bis DL 557/93, ma (art.1, c.3 DPR 139/98) non modifica la categoria già attribuita;2) Imprenditore agricolo che possiede un fabbricato in categoria D/10 e ne acquista un altro con destinazione identica ma censito in categoria D/1 per ampliare la propria attività: il Catasto riconosce le caratteristiche fiscali di ruralità sia al D/10 che al D/1 ai sensi dell’art.9, commi 3 e 3-bis DL 557/93, ma per legge (art.1, c.3 DPR 139/98) non modifica la categoria già attribuita al D/1, per cui l’imprenditore agricolo paga l’ICI sul fabbricato D/1 e non sul fabbricato D/10, pur avendo entrambi stessa destinazione e uso;3) Imprenditore agricolo che per lavori immobiliari, varia la categoria in corso d’anno da D/7 a D/10: sullo stesso fabbricato per un periodo dell’anno pagherebbe ICI e per l’altro no, pur avendo utilizzato l’immobile con le stesse finalità per tutto l’anno;4) Imprenditore agricolo che abita in casa di categoria A/6, la ristruttura costruendovi i servizi igienici interni: dopo la ristrutturazione l’abitazione resta rurale ma il Catasto non la mantiene in categoria A/6 (perché con i servizi interni la categoria minima può essere A/4). Situazioni di irregolarità:Sono varie anche le situazioni inverse, in cui un’applicazione rigidamente catastale creerebbe situazioni di favore rispetto a fabbricati non rurali.Si cita per tutti il caso di una cooperativa agricola con fabbricati di categoria D/10, che per due anni non operi in prevalenza con i soci e quindi con impossibilità di applicare la ruralità fiscale della lett.i) del comma 3-bis: in assenza di modifiche strutturali del fabbricato, lo stesso manterrebbe la categoria catastale D/10 restando erroneamente detassato. CONCLUSIONI In prossimità della scadenza per il saldo ICI 2010, per chi ha fabbricati rurali non classificati in categoria A/6 (probabilmente tutti) o D/10, diventa difficile decidere cosa fare. E’ evidente che, per quanto sopra detto e per la ratio della norma, a nostro avviso occorrerebbe riferirsi alla situazione di ruralità fiscale e non a quella catastale, verificando che i fabbricati abbiano le caratteristiche riportate nell’art.9, commi 3 e 3-bis del D.L.557/93.Diventa determinante il suggerimento di verificare con l’Agenzia del Territorio competente la possibilità di riaccatastare, in autotutela (circolare 26/10/2005, n.11 dell’Agenzia del Territorio) o in presenza di nuovi lavori che comportino variazioni catastali, i fabbricati rurali in categoria D/10, attraverso i propri tecnici catastali: in proposito, pare che l’Agenzia del Territorio, preso atto della posizione della Cassazione, si stia orientando a modificare le proprie direttive e ad accettare almeno la classificazione dei fabbricati strumentali in categoria D/10. E’ però ormai certo che tale mancato versamento ormai può poggiare solo sulla speranza di un intervento legislativo chiarificatore o di una declaratoria di incostituzionalità, fatti entrambi ad oggi non facilmente pronosticabili: il mancato pagamento, in assenza di categoria A/6 e D/10, comporta il rischio di contenzioso con i Comuni, di cui si dovrà tener conto, anche eventualmente provvedendo agli opportuni accantonamenti in bilancio.
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