circolare 49.2010

A più di 3 anni di distanza dall’entrata in vigore dei nuovi art. 84 e 83 del testo unico e quindi delle nuove regole di riportabilità delle perdite per i soggetti con agevolazioni sulla tassazione degli utili e dei redditi, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione in commento ha fornito una serie di istruzioni operative per le cooperative, sulla base di una richiesta di consulenza giuridica proposta dalla sinergia di Unicaf e Confcooperative. Inquadramento giuridico Gli articoli 83 e 84 del TUIR stabiliscono, per le attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito e per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, dei limiti all’utilizzo e al riporto delle perdite.In particolare l’articolo 84, comma 1, secondo periodo, del TUIR, stabilisce che “per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti”.Tale disposizione – che trova applicazione, tra l’altro, nei confronti delle società cooperative e loro consorzi – si applica “ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006”. L’articolo 83, comma 1, secondo periodo, del TUIR stabilisce che “in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi”. I dubbi di fondo di questa normativa erano per l’art. 84 in merito alla metodologia operativa di riportabilità delle perdite per le società cooperative, mentre per l’art. 83 circa l’applicabilità delle limitazioni previste anche alle categorie di cooperative che godono di regimi di esenzione parziale sui redditi. Analisi della metodologia operativa 1) ‘Quadro’ e ‘campo’ della dichiarazione o altro modo con cui memorizzare la quota di utili detassati che incidono sulla riportabilità delle perdite Come accennato nel paragrafo che precede, per quei soggetti che godono di un regime di detassazione dell’utile, anche parziale, le perdite generate in un esercizio possono essere riportate negli esercizi successivi nei limiti temporali di cui all’articolo 84, al netto delle quote di utili detassati negli esercizi precedenti.Ciò significa in pratica, che una  società cooperativa a mutualità prevalente di cui all’articolo 1, comma 460, lett. b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che presenta nell’esercizio X un utile civilistico di 100, di cui 70 escluso dal reddito poiché ai sensi dell’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 è destinato a riserva indivisibile, se nell’esercizio X+1 la società realizza una perdita fiscale di 200 la stessa è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (70) e, quindi, per un importo pari a 130. Visto che la disposizione è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2006, quindi per la maggior parte delle cooperative a partire dal periodo d’imposta 2007, è proprio da questo periodo che è necessario monitorare le quote di utili detassati. Detto ciò, le domande che ne conseguono sono in due direzioni:1) come monitorare questo “basket” di utili detassati e dove indicarli in sede di redazione della dichiarazione 2) le modalità di funzionamento del basket. Le risposte dell’Agenzia sono state le seguenti:1) predisposizione di un prospetto extracontabile per il “baket” di utili detassati da esibire a richiesta dell’ufficio in caso di controllo;2) perfetta simmetria con il limite di riportabilità delle perdite di cui all’art. 84: quindi il “cestino” va stratificato per annualità ed ha una durata mobile di 5 anni (come l’utilizzabilità delle perdite), nel senso che gli utili detassati di un esercizio che vanno ad alimentare questo ideale “cestino” scadranno e quindi saranno scaricati con il decorrere del quinquennio.Es.:  Anno 2007 Utile di 1000  Cestino 700 Anno 2008 Utile di  900  Cestino 630 = 1330 Anno 2009 Utile di  800  Cestino 560 = 1890 Anno 2010 Utile di  700  Cestino 490 = 2380 Anno 2011 Utile di  600  Cestino 420 = 2800 Dall’anno 2012, il cestino di 2800, continuerà ad essere alimentato dalla quota di utili detassati dell’esercizio, ma al contempo verrà “scaricato” della quota riferibile ai cinque anni precedenti: così ad esempio nel 2012 verrà scaricato di 700 del 2007, nel 2013 la quota di 630 del 2008. Chiaramente sempre che non ci sia intervenuta una perdita d’esercizio che abbia svuotato il cestino per applicabilità dell’art. 84: così ad esempio se nel 2011 in luogo dell’utile di 600, avessi una perdita di 2500, il cestino di 2380, verrebbe interamente svuotato e la mia perdita riportabile ammonterebbe a 120. Inoltre, in merito alle quote di utili detassati dei primi tre periodi d’imposta, sebbene l’Agenzia non abbia chiarito nulla al riguardo, si ritiene che applicando il principio di simmetria con le perdite, non seguono i limiti temporali di cui all’esempio precedente e che quindi l’unico modo di scarico sia quello di decurtazione da una perdita di esercizio. 2) perdita assoggettabile alla limitazioneL’Agenzia conferma che la perdita riportabile di un esercizio, non deve essere più “manipolata” sulla base delle quote di utili detassati negli esercizi successivi. Così, riprendendo l’esempio formulato dall’Amministrazione finanziaria, una società cooperativa a mutualità prevalente di cui all’articolo 1, comma 460, lett. b), della legge n. 311 del 2004, che realizza nell’esercizio X una perdita fiscale di 1.000, nell’esercizio X+1 un utile civilistico di 100 di cui 70 esente (poiché destinato a riserva indivisibile) e 30 imponibile e nell’esercizio X+2 una perdita fiscale di 200, presenterà la seguente situazione:a) nell’esercizio X, in assenza  di utili non tassati in periodi d’imposta precedenti, riporta negli esercizi successivi la perdita per un importo pari a 1.000;b) nell’esercizio X+1 utilizza la perdita per 30 e riporta negli esercizi successivi sia la perdita residua di 970 (che, quindi, non deve essere ridotta dell’utile esente di 70) che il “limite” di 70;c) nell’esercizio X+2 assoggetta alla limitazione la perdita dell’esercizio di 200, decurtandola dell’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (70) e, quindi, riporta agli esercizi successivi una perdita pari a 1.100 (perdita dell’esercizio di 130 + perdita pregressa di 970).3) Rilevanza delle perdite fiscali per le attività che fruiscono di regimi di esenzione dal reddito Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria tendeva a conoscere se l’art. 83, che tratta della riportabilità delle perdite per quei soggetti che posseggono redditi esenti, sia applicabile alle cooperative che applicano le esenzioni di cui all’art. 10 e 11 del D.p.r. 601/1973.In particolare ci si riferisce alle cooperative agricole di conferimento che godono dei benefici di cui al citato art. 10 e le cooperative di produzione e lavoro (nonchè le cooperative sociali, quando anche di lavoro), che beneficiano delle agevolazioni di cui all’art. 11.L’Agenzia delle Entrate proponendo una precisa ricostruzione della normativa in commento, riprendendo passaggi della relazione tecnica a commento della novellata normativa, conclude ritenendo che le società cooperative che godono delle agevolazioni di cui agli articoli 10 e 11 del DPR n. 601 del 1973 non rientrano nell’ambito di applicazione della limitazione di cui all’articolo 83, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per questa tipologia di cooperative si applicheranno le sole limitazioni commentate nei paragrafi che precedono.

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