Relativamente all’operatività dell’art. 31 del D.L. 31 maggio 2010 – che stabilisce il blocco alla compensazione dei crediti erariali, allorché sussistono debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti di importo superiore a 1.500 euro, come illustrato nella nostra circolare n. 4/2011- si segnala che, con Comunicato Stampa del 14/01/2011, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, non sono sanzionabili fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ne disciplina le modalità” ed in ogni caso “sempre che l’utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale”. In sostanza, l’Amministrazione Finanziaria puntualizza che: – la norma istituente il divieto di compensazione non può ancora considerarsi pienamente operativa, stante la mancanza del provvedimento attuativo ministeriale, il quale, con ogni probabilità, dovrà disciplinare in generale la compensabilità dei debiti tributari iscritti a ruolo con i crediti d’imposta a disposizione del contribuente; – a decorrere dal 1° gennaio 2011, in caso di compensazioni effettuate dai contribuenti in presenza di ruoli definitivamente scaduti, la non applicabilità della sanzione, pari al 50% dell’importo indebitamente compensato, opererà sino a quando il provvedimento attuativo non verrà emanato e comunque a condizione che l’operazione di compensazione non vada ad intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti. Dunque, viene consentito al contribuente di compensare solo e soltanto l’eventuale eccedenza del credito rispetto al debito iscritto a ruolo e scaduto.
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