E’ stato ufficializzato lo slittamento della scadenza del 16 giugno al 6 di luglio 2011, senza applicazione di maggiorazioni. Lo stesso D.P.C.M., ha previsto novità sulle scadenze dei 730 e dei versamenti nel periodo estivo. Ma vediamo nel dettaglio le novità: 1) Termini per l’effettuazione dei versamenti per l’anno 2011Le persone fisiche tenute entro il 16 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell’imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, devono effettuare i predetti versamenti:a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Le stesse disposizioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia dì imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. In sintesi sia le persone fisiche (compresi i soggetti esercenti attività professionali e imprenditoriali), che gli enti con attività soggette a studi di settore, possono godere dello slittamento del termine ordinario del 16 di giugno al 6 di luglio 2011. Altra novità contenuta nel provvedimento in commento è in merito alle tempistiche del 730/2011:le persone fisiche che si vogliono avvalere di questa procedura per dichiarare i propri redditi, possono presentare:a) entro il 16 maggio 2011 al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;b) entro il 20 giugno 2011 ad un CAF-dipendenti ovvero ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo. Queste nuove scadenze di presentazione della dichiarazione ai soggetti abilitati a ricevere il 730, comportano dei nuovi termini per l’elaborazione e la trasmissione dei relativi risultati. Pertanto, i sostituti d’imposta che prestano l’assistenza fiscale provvedono a consegnare al sostituito, entro il 15 giugno 2011, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione. I CAF-dipendenti ovvero, i professionisti abilitati, nell’ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono a:a) consegnare al contribuente, entro il 30 giugno 2011, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;b) comunicare, entro il 12 luglio 2011, il risultato finale delle dichiarazioni;c) effettuare, entro il 12 luglio 2011, la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Infine, con un insolito anticipo, nel D.P.C.M. 12 maggio 2011, è contenuto anche lo slittamento dei versamenti scadenti fra il 1° ed il 20 agosto 2011, che potranno essere effettuati entro il medesimo giorno 20 senza alcuna maggiorazione. In pratica essendo il giorno 20 un sabato, tali versamenti potranno essere effettuati entro il 22 agosto 2011.Sono esclusi da tale proroga i versamenti scadenti nel suddetto periodo riferibili a scadenze maggiorate con lo 0,40: si tratta in pratica dei versamenti del 6 di luglio per i quali si è deciso di spostare il versamento entro il 5 di agosto con la maggiorazione dello 0,40.
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