Una disposizione della Manovra correttiva 2011 che potrà incidere notevolmente sulla pianificazione fiscale delle cooperative già a partire dal periodo d’imposta 2011, è quella contenuta nell’art. 23, comma 9 che ha rivisitato l’art. 84 del Tuir in tema di riportabilità ed utilizzo delle perdite fiscali. In particolare, con la nuova formulazione dell’art. 84, la riportabilità delle perdite successive a quelle realizzate nel primo triennio, a differenza di quanto accadeva prima della novellata modifica che consentiva l’utilizzo entro il quinto periodo successivo a quello in cui si erano originate, avranno una durata illimitata.Chiaramente, tale beneficio ha un prezzo e cioè che l’utilizzabilità delle suddette perdite non può superare l’80% del reddito imponibile di un esercizio.
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