circolare 17.2012

1. PREMESSA L’art. 39, co. 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011) ha inserito nel D.Lgs. 546/1992 il nuovo art. 17-bis, rubricato “Il reclamo e la mediazione”.Tale disposizione stabilisce che “per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti”, introducendo nel nostro ordinamento l’istituto della mediazione tributaria, esperibile obbligatoriamente, tramite un’apposita istanza di reclamo, in presenza delle condizioni indicate nella norma stessa.Con la Circolare n. 9/E del 19 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le predette condizioni e ha chiarito le finalità, le modalità procedurali e gli effetti del nuovo istituto, proponendo anche un facsimile di istanza di reclamo.Inoltre, con provvedimento direttoriale del 30/03/2012, sono stati modificati i fogli avvertenze della cartella di pagamento, per tenere conto del nuovo procedimento di reclamo-mediazione.Peraltro, la Direzione Centrale Affari legali e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate, con Direttiva n. 29/2012 del 29 marzo 2012, ha fornito istruzioni operative agli Uffici, in merito alla mediazione tributaria. Dato che la predetta direttiva ha valenza esclusivamente interna all’Amministrazione Finanziaria, ad oggi non ne è tuttavia possibile la consultazione.

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