Come comunicato con nostre precedenti circolari ICN (nn. 58 e 65/2020) la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8/E del 3-4-2020 e la successiva risoluzione n.18/E del 9-4-2020 hanno fornito alcuni chiarimenti rispetto al premio previsto dall’articolo 63 del Dl 18/2020 per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività lavorativa nel mese di marzo nella sede di lavoro, cioè non in lavoro agile o comunque a distanza. Condizione per accedere al premio è quella di avere percepito nel 2019 un reddito complessivo da lavoro dipendente fino a 40.000 euro.
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