L’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, così come risultante dal testo modificato in sede di conversione dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (pubblicata nella G.U. n. 203 del 13 ottobre 2020), ha previsto che i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020), possono, anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
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