Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, introdotto dall’art. 32 del D.L. 73/2021 (cfr. Circolari ICN n. 37, 45 e 46 del 2021), con la Risoluzione n. 64/E dell’11/11/2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo.
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