L’articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio per il 2021) ha aggiunto al comma 2 i seguenti periodi: “Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta all’atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all’articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del medesimo del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.
La facoltà si esercita con il versamento della ritenuta di cui al presente comma, da effettuarsi entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare”.
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