ABROGAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FINO A REVOCA

Richiamando le prime indicazioni contenute nella Circ. n. 1/2018 del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale sugli effetti della modifica dell’art. 2542 c.c., si intendono meglio precisare gli adempimenti che, con maggiore urgenza, si impongono a tutte le cooperative che abbiano affidato la funzione gestoria ad un organo monocratico[1], ovvero ad un consiglio di amministrazione nominato fino a revoca. La tempestiva regolarizzazione della governance è tanto più importante quanto la cooperativa abbia in previsione impegni o scadenze contrattuali (es. sottoscrizione contratti di vendita e/o mutui, affidamento contratti pubblici, ecc), oltre che, evidentemente, ai fini della positiva conclusione della revisione eventualmente in corso. [1] Ancorché rappresenti un caso di scuola, sono interessati dall’obbligo di nomina di un nuovo c.d.a. anche le cooperative che avessero optato per la nomina di più amministratori non operanti in forma collegiale,  o con un c.d.a. formato da due membri. In relazione alla presente circolare e ai suoi allegati, queste cooperative sono equiparabili a quelle con amministratore unico.

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