Firenze – 31.01.2013

Socio lavoratore di cooperativa – differenze retributive – art. 3, comma 1, L. n. 142/2001 – il trattamento economico dei soci di società cooperative non può essere inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o della categoria affine – conseguente nullità dell’accordo che preveda il diritto dei soci di cooperative alla sola percentuale degli istituti retributivi previsti per gli altri lavoratori del settore.

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