Anche quest’anno è stata aumentata la copertura economica fornita dai contratti di solidarietà di tipo a), quelli per le imprese soggette alla cigs.L’integrazione prevista è del 60% della retribuzione persa. Fino al 2013 era previsto un innalzamento all’80%. Dal 2014 la copertura è stata abbassata al 70%.Per quest’anno sono intervenuti due provvedimenti: l’art. 2bis, della legge 11/2015 (di conversione del dl 192/2014, il cosiddetto milleproroghe) che ha previsto la proroga anche per il 2015 e stanziato a questo scopo 50 milioni di euro e successivamente, in sede di conversione del DL n. 65/15, la legge n. 109/15, ha incrementato di 150 milioni di euro stanziamento per l’anno 2015.Il Ministero del lavoro, con nota n. 14/15063 del 22-7-2015, ha precisato che l’aumento del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro deve essere riconosciuto relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2015. Le risorse devono quindi essere destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell’anno 2015 in forza di contratti di solidarietà, anche di proroga, stipulati nell’anno 2014. Con messaggio n. 5100 del 31-7-2015 istituisce nuove modalità per il monitoraggio della spesa effettiva relativa alla maggiorazione in oggetto. Pertanto le aziende destinatarie di contratti di solidarietà dovranno esporre mensilmente nel flusso UniEmens gli importi riferiti all’anno 2015. Il messaggio precisa che il ritardo nell’esposizione dei suddetti dati potrà comportare l’impossibilità per l’azienda di ottenere il conguaglio una volta esaurite le risorse finanziarie stanziate. Riportiamo di seguito la parte della circolare che contiene le istruzioni operative. Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, i datori di lavoro opereranno come segue. Per l’esposizione dell’importo dell’integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986) si conferma la prassi in uso (codice G603); per la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2015, valorizzeranno nell’elemento il codice di nuova istituzione “G707” e nell’Elemento l’importo posto a conguaglio; per l’esposizione della maggiorazione del 10%, riferita a periodi di paga pregressi del 2015, e non conguagliata valorizzeranno nell’elemento il codice di nuova istituzione “G708” e nell’Elemento l’importo posto a conguaglio; per l’indicazione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2015, dovranno valorizzare, nell’elemento il codice di nuova istituzione “F504” e, nell’Elemento , l’importo posto a conguaglio.In conseguenza del contingentamento delle risorse finanziarie e dell’obbligo di monitoraggio mensile delle stesse, le operazioni di recupero della maggiorazione del 10% riferita a periodi del 2015 antecedenti alla pubblicazione del presente messaggio dovranno essere effettuate con una delle denunce contributive relative ai periodi di “luglio” o “agosto 2015”.
Lascia un commento