Il Ministero del lavoro risponde all’interpello n. 16/2015 per chiarire che l’attività di conducente di linea nel servizio pubblico di trasporto collettivo comporta il divieto al lavoro di cui all’art. 7 del D.lgs. 151/2001 esclusivamente durante la gestazione e fino al periodo di astensione obbligatoria, e non anche nel periodo successivo come chiesto dall’istante. La richiesta deriva dal fatto che questa attività è riconducibile alla categoria dei lavori usuranti, ex art. 1, D.lgs. n. 67/2011.
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