circolare 75.2015

Il Ministero del lavoro risponde all’interpello n. 16/2015 per chiarire che l’attività di conducente di linea nel servizio pubblico di trasporto collettivo comporta il divieto al lavoro di cui all’art. 7 del D.lgs. 151/2001 esclusivamente durante la gestazione e fino al periodo di astensione obbligatoria, e non anche nel periodo successivo come chiesto dall’istante. La richiesta deriva dal fatto che questa attività è riconducibile alla categoria dei lavori usuranti, ex art. 1, D.lgs. n. 67/2011.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *