Dopo la notevole produzione di note e circolari seguita alle modifiche introdotte dal Dlgs 39/2014 all’articolo 25bis del Dlsg 313/2000 in merito alla richiesta di certificato penale per chi operai coi minori, il Ministero della giustizia ha emanato la circolare 24-7-2014 sulle modalità di rilascio del documento.Il Ministero informa che sono state apportate le modifiche tecniche al SIC (sistema informativo del casellario) che consentono di produrre un certificato con esclusivo rifermento alle condanne per per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, o all’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Queste ultime saranno menzionate nel certificato finché durano gli effetti delle stesse. Inoltre in calce al certificato apparirà la seguente avvertenza: “Il presente certificato riporta le iscrizioni contenute nel certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 25 D.P.R. 313/2002, limitatamente alle condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e alle condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.La circolare precisa che con l’entrata in vigore della nuova procedura, il datore di lavoro non deve più acquisire il consenso del lavoratore. E’ quindi stato predisposto un nuovo modello n. 3bis (che si allega).Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk, al numero telefonico 0697996200.
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