Il Ministero del Lavoro interviene, tramite l’interpello n.10/2013 dell’8-3-2013, in merito all’interpretazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 119/2011, che disciplina il congedo per cure riconosciute al lavoratore disabile.Il decreto del 2011 prevede infatti che, il lavoratore a cui sia riconosciuta una inabilità al lavoro pari al 50%, possa usufruire di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni in un anno, anche frazionato (art. 7, c.1).
Lascia un commento